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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 22/07/2011, n. 7
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- L.R. 04/04/2012, n. 7
- L.R. 21/06/2013, n. 12
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Art. 1 - (Finalità della legge)1 In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto de |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. 3. L’espropriazione dei be |
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Art. 3 - (Competenze in materia di espropriazioni)1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi. 2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge. 3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le |
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Art. 4 - (Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia. 2. La Regione in particolare: |
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Art. 5 - (Procedimenti di competenza regionale)1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati. |
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Art. 6 - (Vincoli derivanti da piani urbanistici)1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l’approvazione del progetto di cui all’articolo 8 o in base a specifiche disposizioni normative. 2. Il v |
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Art. 7 - (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può essere appost |
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Art. 8 - (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, le seguenti opere: a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l’attuazione della destinazione prevista; |
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Art. 10 - (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: |
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Art. 11 - (Disposizioni sull’approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)1. In tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non ri |
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Art. 12 - (Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall’autorità espropriante ad introdursi nell’area interessata. 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo |
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Art. 13 - (Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo)1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. 2. Nell’atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali. |
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Art. 14 - (Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione)N3 “1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 20 del TUE, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità medesima alla Commissione prevista dall’articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione |
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Art. 15 - (Determinazione urgente dell’indennità provvisoria)1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. |
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Art. 16 - (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l’avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricev |
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Art. 17 - (Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l’avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata. |
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Art. 18 - (Commissione competente a determinare l’indennità definitiva)1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri: a) il dirigente dell’Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia; b) il responsabile della Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio, o suo delegato; c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale; d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale. 2. Le funzioni di Presidente vengono svolt |
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Art. 19 - (Determinazione dell’indennità di aree edificabili)1. Per la determinazione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE. 2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell’articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall’incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni d |
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Art. 20 - (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale)1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si consi |
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Art. 21 - (Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile)1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azie |
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“Art. 21 bis - (Indennità aggiuntive e frutti pendenti)N6 1. Spetta una indennità aggiuntiva all’affittuario che, per effetto della pro |
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Art. 21 ter - (Cessione volontaria)N6 1. Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e fino alla dat |
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Art. 22 - (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità di fatto)1. Un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l&rsq |
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Art. 23 - (Pagamento definitivo dell’indennità)1. L’autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzio |
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Art. 24 - (Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali)1. Il provvedimento di cui all’articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adot |
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Art. 25 - (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) è autorizzata, per l’anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di euro 1.000,00 da imputare all’unit&agra |
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Art. 26 - (Disposizioni finali e abrogazioni)1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell’amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41 “, 42, 45” N7; titolo III: articolo 52 sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali d |
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