Articolo abrogato dalla L.R del 14/03/2013 n. 9. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 76/1996 - 1. L’articolo 3 della l.r. 76/1996 è sostituito dal seguente: - “Art. 3 - Accordo di programma - 1. L’accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l’azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni, enti pubblici ed eventualmente soggetti privati, nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di lavori pubblici;

b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

2. L’accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.”.”

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