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Art. 1 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. N176
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’
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Titolo II - LE POLITICHE DI INTERVENTO
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68415811782150
Capo I - LE POLITICHE INTEGRATE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE, DELL’ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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68415811782151
Art. 2 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale
1. Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, finalizzate ad assicurare l’accessib
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68415811782152
Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bam
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68415811782153
Art. 3-bis - Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia
1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia d
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68415811782154
Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia
1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell’infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi
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68415811782155
Art. 4-bis - Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
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Art. 4-ter - Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia
1. La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
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68415811782157
Art. 5 - Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
1. Per educazione non formale si intende l’insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui al
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Art. 6 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Nel rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica.
2. Le finalità di cui al comm
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Art. 6-bis - Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione
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Art. 6-ter - Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione
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Art 6-ter 1 - Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione
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Art. 6-quater - Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all’istruzione
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Art. 7 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico
1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
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1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è gestita dalla competente struttura regionale.
2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
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68415811782165
Art. 8 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario
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68415811782166
Art. 9 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all’ articolo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l’impiego.
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68415811782167
Art. 10 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
1. È istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
2. L’Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, l’Institution Markets Technologies di Lucca, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Carrara, gli Istituti di alta f
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68415811782168
Art. 10-bis -Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
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1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). N68
2. Il Collegi
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68415811782171
Art. 10-quinquies - Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario
1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
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68415811782172
Art. 10-sexies - Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità
1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.
2.
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68415811782173
Art. 10-septies - Consiglio regionale degli studenti
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all’articolo 10-sexies.
2. Il Consiglio regionale degli studenti è n
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68415811782176
Art. 13 - Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione
1. La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:
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68415811782177
Art. 13-bis - Sistema regionale di istruzione e formazione
1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale; N200
b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
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2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di IeFP si articola in:
a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno
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68415811782179
Art. 14-bis - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)
1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabb
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68415811782180
Art. 14-ter - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
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68415811782183
Art. 16-bis - Soggetti del sistema della formazione professionale
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68415811782184
Art. 16-ter - Integrazione dei sistemi informativi regionali
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68415811782185
Art. 17 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale
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1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari si distinguono in:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.N9
4. I tirocini finalizzati all
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68415811782187
Art. 17-ter - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università e "le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate"N154 al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
e) gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy); N209
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68415811782188
Art. 17-quater - Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
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68415811782189
Art. 17-quater 1 - Attività per il corretto utilizzo dei tirocini
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68415811782190
Art. 17-quater 2 - Violazione della normativa regionale sui tirocini
1. L’attività di controllo è finalizzata all’accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:
a) alle modalit
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68415811782191
Art. 17-quinquies - Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi
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68415811782192
Art. 17-quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento
1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola seconda
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Art. 18 - Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all’accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori "di cui alla normativa statale vigente"
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Capo II - IL SISTEMA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
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Art. 19 - Finalità
1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea co
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Art. 20-bis - Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro
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68415811782201
Art. 20-ter - Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro
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1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente.
2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:
a) definisce
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68415811782203
Art. 21-bis - Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili
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68415811782204
Art. 21-ter - Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)
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1. L'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 1/2015, svolge le seguenti funzioni:
a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'artic
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1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell'Agenzia.
2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
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1. Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
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1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.
3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.
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68415811782211
Art. 21-novies 1 - Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
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1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.
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68415811782216
Art. 21-terdecies 1 - Regolamento di amministrazione e contabilità
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68415811782220
Art. 22-bis - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro
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68415811782221
Art. 22-ter - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione
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1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche “dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e”N97 del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di “educazione,”N112 istruzione, orientamento, formazione
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1. Al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l’impiego e l’effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro “,“dell’educazione,”
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Art. 25 - Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili
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68415811782225
Art. 26 - Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
1. È istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei dis
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Art. 27 - Comitato regionale per il Fondo per l’occupazione dei disabili
1. È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la des
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68415811782227
Titolo III - PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
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1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
1-bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale. N182
2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell’offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali del
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68415811782230
Art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolesc
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Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario
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68415811782232
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
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1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, N7 sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all’emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l’erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
2-bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. N79
3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell’Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di ammi
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68415811782234
Art. 33 - Decorrenza e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’ articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);
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68415811782235
Art. 34 - Disposizione finale in materia di formazione professionale
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Art. 35 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall’esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 16/2012.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari
Prefazione a cura dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE
Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi
Guida pratica dal computo all’asseverazione
Quali asseverazioni per quali bonus fiscali - Criteri e procedure per la verifica di congruità - Esame della modulistica e guida alla compilazione - Incarico di asseveratore, compensi e coperture assicurative - Visto di conformità, verifiche e compensi - Raccolta normativa e prassi ragionata essenziale - 5 esempi dal computo al quadro economico all’asseverazione
DOWNLOAD
Modello editabile per i bonus diversi dal Superbonus - Modello incarico professionale - 5 Computi metrici completi con tavole di progetto
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Il tecnico Certificatore - Rapporto con la committenza e incarico - Rilievi e sopralluoghi - Adempimenti conclusivi
DOWNLOAD:
Modelli vari editabili in formato .DOC per lo svolgimento dell’incarico - Casi di studio
Tutti i bonus vigenti per gli interventi edilizi - La disciplina del Superbonus nel dettaglio - Applicazione pratica dalla pianificazione alla fruizione - Procedimento edilizio e CILA Superbonus - Incarico del tecnico con esempi di parcelle - Computi metrici, SAL e asseverazioni - Risoluzione pratica di casi e questioni -Massimario interpelli Agenzia delle entrate
2° Edizione completamente riveduta e aggiornata con la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)
INCLUDE:
Centinaia di soluzioni di casi pratici - Esempi di parcella del professionista - Guida passo per passo alle asseverazioni - Decine di tabelle e schemi riepilogativi
Inquadramento generale delle società partecipate - Il modello di organizzazione e gestione - Il sistema di prevenzione della corruzione - La trasparenza - Il controllo e le sanzioni - Schemi e modulistica
INCLUDE:
Raccolta di schemi e modelli editabili in formato .DOC
Libro
38.00
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