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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 03/08/2021, n. 27
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere m), m-bis), q) e v), dello Statuto; Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura "UNESCO"); Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005); Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008); Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadr |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, per rievocazione storica s'intende l'attività: a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi, o contesti di vita, del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio regionale: città, quartiere, paese, località; b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di |
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Art. 3 - Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana di cui all'articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4, secondo quanto |
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Art. 4 - Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e logo identificativo1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana. 2. Le associaz |
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Art. 5 - Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale1. Sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, le associazioni senza fini di lucro in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) costituite da almeno due anni; |
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Art. 6 - Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta. 2. Fanno parte del Comitato: a) il Presidente del Consiglio regionale. b) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale; |
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Art. 7 - Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di consulenza scientifica in merito, in particolare: a) alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana; b) alle proposte di iniziativa e ai progetti, oggetto dalla presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati; c) al requisito dell'articolo 5, comma 1, lettera c), dichiarato in sede di richiesta di iscrizione all'elenco |
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Art. 8 - Supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio1. La Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 6 |
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Art. 9 - Contributi regionali1. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008), per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'ele |
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Art. 10 - Attività di co-progettazione1. Al fine di realizzare specifici progetti, anche innovativi e sperimentali, finalizzati all'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 3, gli enti locali, in forma singola o associata, mediante avviso pubblico, attivano forme di partenariato con le associazioni di cui all'articolo 4, ricorrendo al procedimento della coprogettazione di cui all'articolo 11 del L.R. n. 65/2020, anche ad esito delle attività di co-programmazione di cui all'articolo 10 dell |
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Art. 11 - Attività didattiche ai sensi del sistema nazionale di istruzione e formazione1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione Toscana sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo |
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Art. 12 - Promozione delle manifestazioni1. Nell'ambito delle proprie attività di comunicazione come previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazio |
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Art. 13 - Disposizioni di attuazione1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, definisce quanto segue: a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all'articolo 3; |
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Art. 14 - Relazione1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazion |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie1. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono iscritte d'ufficio all'elenco di cui al |
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Art. 16 - Norma finanziaria1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'annualità 2021, euro 668.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte rispettivamente: a) per l'anno 2021, per euro 500.000,00, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valor |
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Art. 17 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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