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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 06/06/2012, n. 27
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- L.R. 31/03/2017, n. 15
- L.R. 24/12/2013, n. 77
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto; Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica); |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Toscana persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di garanzia dello s |
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Art. 2 - Obiettivi strategici1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono: a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva; b) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali; |
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Art. 3 - Piano regionale della mobilità ciclistica1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale. 2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è red |
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Art. 4 - Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze1. I comuni non facenti parte della Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, al fine di definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necess |
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Art. 4-bis - Mobility management |
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Art. 5 - Intese e accordi1. Nell’ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, in attuazione del PRIIM, la Regione promuove, mediante intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, |
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Art. 6 - Tipologie degli interventi1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), anche al fine di garantire la massima sicurezza per i ciclisti, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di: a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali; b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture |
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Art. 7 - Soggetti attuatori1. La Città metropolitana di Firenze, le province e i comuni realizzano gli interventi previsti dai piani di |
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Art. 8 - Sviluppo delle ciclostazioni1. I comuni sedi |
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Art. 9 - Gestione e manutenzione1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che |
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Art. 9-bis - Relazione al Consiglio regionale |
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Art. 11 - Norma finanziaria1. Per il concorso al finanziamento degli interventi di investimento di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2014. 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2014, è apportata la seguente variazione per sola competenza: In diminuzione, UPB 321 “Servizi di trasporto pubblico - Spese di investimento” per euro 1.000.000,00 |
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