L. R. Toscana 28/04/2008, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 28/04/2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
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Capo I - Norme generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell'articolo

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Art. 2 - Finalità

1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

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Art. 3 - Principi

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di program

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Capo II - Partecipazione ad associazioni
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Art. 4 - Adesione ad associazioni esistenti

1. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali del C

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Art. 5 - Costituzione di associazioni nuove

1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7

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Art. 6. - Recesso

1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all'articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, co

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Capo III - Partecipazione a fondazioni
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Art. 7 - Adesione a fondazioni esistenti

1. L'adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli

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Art. 8 - Costituzione di fondazioni nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, negli atti di programmazione di cui agli

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Capo IV - Partecipazione a società
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Art. 9 - Partecipazione a società esistenti

1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'artic

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Art. 10 - Costituzione di società nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della l. 244/2007, neg

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Art. 11 - Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni

1. La dismissione, l'incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli at

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Art. 12 - Scelta dei soci

1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all'articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all'articolo 11 avviene mediante procedur

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Capo V - Governo delle partecipazioni
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Art. 13 - Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni

1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l'assessore da lui delegato.

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Art. 14 - Esercizio delle prerogative di socio nelle società

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

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Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale

N11

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Art. 16 - Coordinamento delle partecipazioni

1. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio dell

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Capo VI - Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
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Art. 17 - Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque

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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

1. Dopo l'articolo 10 della L.R. n. 5/2008 è inserito il seguente:

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Art. 18-bis - Esclusione

N12

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Capo VII - Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
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Art. 19 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione

1. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

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Art. 20 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali

1. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superio

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Art. 21 - Compensi degli organi amministrativi delle società miste

1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 19.

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Art. 22 - Emolumenti

1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, n

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Art. 22-bis - Esclusione

N19

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Capo VIII - Pubblicità dei dati
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Art. 23 - Pubblicità dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misu

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Capo IX - Norma transitoria
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Art. 24 - Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.

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