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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 07/01/2015, n. 1
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- L.R. 27/12/2016, n. 88
- L.R. 02/11/2016, n. 75
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- Sent. Corte Cost. 20/07/2016, n. 184
- L.R. 28/12/2015, n. 82
- L.R. 27/03/2015, n. 37
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); |
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Capo I - Principi della programmazione |
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Art. 1 - Principi generali e criteri guida1. La programmazione regionale di cui all’articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7; b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiung |
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Art. 2 - Raccordi istituzionali1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze. |
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Art. 3 - Concertazione o confronto e partecipazione1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge. 2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istit |
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Art. 4 - Raccordo con la pianificazione del territorio1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto de |
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Art. 5 - Raccordo con la programmazione locale1. La Regione favorisce il coordinamento e l’integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sot |
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Capo II - Strumenti della programmazione regionale |
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Sezione I - Strumenti della programmazione regionale |
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Art. 6 - Strumenti della programmazione regionale1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli |
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Sezione II - Programma regionale di sviluppo (PRS) |
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Art. 7 - Programma regionale di sviluppo (PRS)1. Il PRS è l’atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce: a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale; b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale; |
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Sezione III - Documento di economia e finanzia regionale (DEFR) |
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Art. 8 - Contenuti del DEFR1. Il DEFR è atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. 2. Il |
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Art. 9 - Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento de |
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Sezione IV - Altri strumenti della programmazione regionale |
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Art. 10 - Programmazione regionale di settore1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento. N14 2. Nei casi previsti da |
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Art. 11 - Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strumenti di programma |
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Art. 12 - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione1. Al fine di realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti del |
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Sezione V - Strumenti di programmazione finanziaria |
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Art. 13 - Legislazione ordinaria1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie: a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interven |
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Art. 14 - Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali. 2. Costituiscono copertura mediante mezzi di bilancio, l’utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali o la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non a |
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Art. 15 - Fondi speciali1. L’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio. |
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Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale1. Nell’ambito |
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Art. 17 - Relazione tecnico-finanziaria1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008. N19 2. La |
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Art. 18 - Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile a |
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Art. 19 - Bilancio finanziario gestionale e variazioni1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli. 2. I capitoli riguardano l’oggetto dell’entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui al |
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Sezione VI - Valutazione, monitoraggio e verifica |
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Art. 20 - Valutazione degli strumenti di programmazione1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, contengono: a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le c |
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Art. 21 - Nucleo unificato regionale di valutazione1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la veri |
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Art. 22 - Monitoraggio1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini: a) presentare al Consiglio regionale i documenti an |
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Capo III - Disposizioni in materia di procedure contabili |
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Art. 23 - Assegnazioni con vincolo di destinazione |
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Art. 24 - Indebitamento regionale1. La Regione può ricorrere al mercato finanziario, anche con riferimento alle anticipazioni a breve termine, |
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Art. 25 - Gestione delle entrate e delle spese1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e dei princip |
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Art. 26 - Modalità semplificate di gestione della spesa1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati. |
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Art. 27 - Competenze gestionali1. Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono assunti con atto dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. |
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Art. 28 - Servizio di tesoreria1. Il servizio di tesoreria, affidato previo espletamento di gara di durata almeno triennale, viene disciplina |
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Art. 28-bis - Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio |
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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 29 - Disposizioni transitorie1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5. 1-bis. N9 |
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Art. 29-bis - Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 20/20081. L'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fon |
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Art. 31 - Regolamento di attuazione1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro: a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria; b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato; c) le procedure per |
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Art. 32 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: Omissis l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale); |
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