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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 24/02/2016, n. 15
L. R. Toscana 24/02/2016, n. 15
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.); Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico); |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 2 - Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/19981. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare: a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9; b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis; c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento del |
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Art. 3 - Competenze delle province. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 25/19981. L’articolo |
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Art. 5 - Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all’articolo 8 ter della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 2 |
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Art. 7 - Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/19981. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei se |
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Art. 14 - Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 20 novies della l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 20 octies della l.r. 25/1998 è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Piani di ambito. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/19981. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostitu |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) |
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Art. 21 - Compiti delle Province. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/19981. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: “Compiti delle Province e della Città metropolitana di Fir |
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Art. 23 - Procedura del piano comunale di classificazione acustica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/19981. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “, alla provincia& |
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Art. 29 - Contributi regionali. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/19981. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “alle province” sono inserite le seguenti: “ |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) |
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Art. 34 - Modifiche al preambolo della l.r. 9/20101. I punti 15 e 16 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela |
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Art. 35 - Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/20101. Prima del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente: “01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole: “per le quali le province adottano le autorizzazioni generali” sono sostit |
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Art. 36 - Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 2 bis della l.r. 9/20101. Dopo l’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente: |
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Art. 38 - Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/20101. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole: “e sentite le provi |
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CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007) |
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Art. 43 - Funzioni dell’assemblea. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 69/20111. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla |
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Art. 44 - Funzioni del direttore generale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 69/20111. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 69/2011 le parole: |
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CAPO V - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 55 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati): a) comma 3 dell’articolo 1; b) articolo 8 bis; |
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Art. 56 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione |
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