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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 29/04/2022, n. 13
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica); Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager); Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla |
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Art. 1 - Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 27/20121. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente: |
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Art. 2 - Obiettivi strategici. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/20121. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 27/2012 è sostituita dalla seguente: “d) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all’utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferrov |
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Art. 3 - Piano regionale della mobilità ciclistica. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 27/20121. L’articolo 3 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Piano regionale della mobilità ciclistica 1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale. 2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (D |
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Art. 4 - Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 27/20121. L’articolo 4 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze |
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Art. 5 - Mobility management. Introduzione dell’articolo 4-bis nella l.r. 27/20121. Dopo l’articolo 4 della l.r. 27/2012 è inserito il seguente: “Art. 4-bis - Mobility management |
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Art. 6 - Tipologie degli interventi. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/20121. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. |
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Art. 7 - Soggetti attuatori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 27/20121. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2012 |
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Art. 8 - Sviluppo delle ciclostazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 27/20121. La rubrica dell’articolo 8 della l.r. 27/2012 è sostituita dalla seguente: “Sviluppo delle ciclostazioni” |
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Art. 9 - Gestione e manutenzione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/20121. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 le parole: “provinciali e comunali, in coerenza con il PRIIM” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 3 e 4”. 2. All’inizio del comma 1-bis dell’articolo 9 della l.r. 27/2012 le parole: “Enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Comuni, province, Città metropolitana di Firenze” |
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Art. 10 - Relazione al Consiglio regionale. Inserimento dell’articolo 9-bis nella l.r. 27/20121. Dopo l’articolo 9 della l.r. 27/2012 è inseri |
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Art. 11 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 27/20121. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 27/201 |
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Art. 12 - Piano strutturale. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 65/20141. Prima della lettera a) del comma 5 dell’articolo 9 |
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Art. 13 - Manutenzione rete ciclabile. Modifiche alla l.r. 77/2017 e alla l.r. 55/20211. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale |
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Art. 14 - Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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