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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 13/12/1993, n. 93
L. R. Toscana 13/12/1993, n. 93
L. R. Toscana 13/12/1993, n. 93
- L.R. 04/06/2020, n. 33
- L.R. 27/12/2010, n. 63
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Articolo 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, discipli |
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Articolo 2 - (Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate)1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le province interessate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della LR 31-12-1984, n. 74 |
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Articolo 3 - (Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti)1. Le province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, predispongono, d’intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree |
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Articolo 4 - (Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione)1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all’art. 2, adottano, previa acquisizione del parere delle altre province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico delle Comunità Montane di cui all’art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all’art. 9 della LR 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati. |
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Articolo 5 - (Esercizio delle funzioni amministrative)1. Le funzioni amministrative previste dai successivi articoli sono esercitate dalla provincia. |
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TITOLO II - PISTE DA SCI |
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Articolo 6 - (Definizione e caratteristiche delle piste)1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sc |
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Articolo 7 - (Piste da discesa - Requisiti tecnici)1. Le piste da discesa hanno i seguenti requisiti tecnici: |
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Articolo 8 - (Piste di fondo - Requisiti tecnici)1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici: a) |
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Articolo 9 - (Uso delle piste)1. L’uso delle piste da sci è pubblico; nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per l |
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Articolo 10 - (Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle piste)1. In conformità alle previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche a |
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Articolo 11 - (Richiesta di autorizzazione)1. Hanno titolo a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo, i soggetti che abbiano adeguati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria. 2. Il richiedente l’autorizzazione presenta all’ente competente ai sensi dell’art. 5 il progetto dell’opera, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmat |
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Articolo 12 - (Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto)1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5 approva il progetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In caso di pluralità di domande l’ente competente osserva i seguenti criteri di priorità: a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l’autorizzazione; b) concessionario dell’impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista; c) titolari di autorizzazioni al |
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Articolo 13 - (Autorizzazione all’esercizio della pista)1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5 verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l’esercizio della pista. 2. Per i fini di cui al precedente c |
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TITOLO III - IMPIANTI A FUNE FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE PISTE |
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Articolo 14 - (Impianti a fune)1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio d |
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Articolo 15 - (Procedimento per il rilascio della concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto)1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5, qualora intenda affidare in concessione a terzi la gestione di impianti ancora da realizzare, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana. 2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell’avviso di gara, presentano all’ente competente la domanda di concessione, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente, che deve contenere: a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti; b) le caratteristiche tecniche degli impianti; c) l’indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro - faunistica e forestale; d) la documentazione carto - fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento; e) la proposta |
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Articolo 16 - (Collaudo)1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilasc |
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Articolo 17 - (Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti)1. L’esecuzione delle opere per la realizzazione di varianti costruttive non figuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza è subordinata all’ap |
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TITOLO IV - NORME COMUNI |
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Articolo 19 - (Costituzione coattiva di servitù)1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impi |
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Articolo 20 - (Esercizio della servitù)1. La servitù comporta le seguenti facoltà: a) l’esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato; |
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Articolo 21 - (Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune)1. L’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e la concessione per gli impianti a fune sono revocate per le piste e gli impianti che non siano più previs |
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Articolo 22 - (Decadenza)1. L’ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, quando il titolare della autorizzazione o della concessione: a) venga a perdere i |
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Articolo 23 - (Rimessa in pristino)1. In caso di dismissione delle piste e degli impianti a qualsiasi titolo, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto sono tenuti a procedere alla rimessa in pristino dell’area a propria cura e spese. |
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TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE |
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Articolo 24 - (Vigilanza)1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono e |
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Articolo 25 - (Titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto a fune - Sanzioni)1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 22, la violazione delle prescrizioni contenute nell&rsquo |
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Articolo 26 - (Utenti delle piste e dell’impianto a fune - Sanzioni)1. Agli utenti che violino le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell&r |
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Articolo 27 - (Accertamento e applicazione delle sanzioni - Devoluzione dei proventi)1. Le violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal personale addetto alla vigilanza ai sensi dell’art. 24, ferma restando la competenza dei soggett |
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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE |
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Articolo 28 - (Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti)1. Entro sei mesi dall’approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate di cui al precedente art. 3, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono piste da sci ed impianti a fune presenti nell’area interessata dal piano medesimo o che agli stessi sono subentrati, sono tenuti a fornire all’ente competente una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti corredata da adeguata cartografia. 2. Nei successivi sei mesi l’ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla presente legge e al piano provinciale e rilascia ai rispettivi gestori l’autorizzazione all’esercizio della pista e la concessione per l’impianto. 3. Entro lo stesso termine previsto dal secondo comma, l’ent |
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