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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 31/12/1984, n. 74
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Finalità)1. La presente legge detta norme integrative della vigente disciplina urbanistica al fine di favorire |
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Articolo 2 - (Quadro regionale di coordinamento territoriale)"1. La Regione stabilisce gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione urbanistica del territorio in attuazione degli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo (PRS). A tal fine la Regione emana le prescrizioni ed i vincoli urbanistici di cui all’art. 3 e le direttive di cui all’art. 4. |
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Articolo 3 - (Prescrizioni e vincoli urbanistici regionali)1. La Regione stabilisce, in riferimento alle determinate zone del territorio regionale interessate, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli necessari al conseguimento di obiettivi nazionali o regionali indicati da leggi o atti di programmazione statali o regionali in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela e utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale. |
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Articolo 4 - (Direttive)1. Allo scopo di orientare e coordinare l’attività urbanistica nel territorio regionale, la Regione emana direttive alle quali sono tenuti ad uniformarsi i Comuni nella formazione, l’adeguamento e la gestione dei propri strumenti urbanistici. 2. Le direttive, anche relative a determinate parti del territorio regionale: a) individuano i criteri per determinare gli obiettivi economico - sociali, in att |
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Articolo 5 - (Istruzioni tecniche)1. Al fine di unificare i criteri tecnici, metodologici e di analisi dei dati territoriali, applicati dai singoli Comuni nella formazione e nella gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale pu& |
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Articolo 6 - (Provvedimenti cautelari)1. Per comprovati motivi di urgenza e in relazione alla tutela degli interessi pubblici di cui al I comma dell’art. 3, la Giunta regionale può d |
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Articolo 7 - (Atti delle Province per la pianificazione territoriale)1. Le Province possono deliberare proposte in ordine alla formazione, specificazione ed integrazione degli atti di cui agli artt. 3 e 4; le proposte debbono essere specificatamente motivate con riferimento alle caratteris |
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Articolo 8 - (Coordinamento degli strumenti urbanistici comunali)1. I Comuni coordinano con le procedure di cui al presente articolo la coerenza dei rispettivi strumenti urbanistici fra loro e con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo economico sociale risultanti dagli atti di programmazione della Regione. 2. I Comuni, d’intesa tra loro, individuano, nelle materie indicate dal presente articolo, con apposita deliberazione consiliare, gli obiettivi di coordinamento, gli ambiti territoriali interessati e l’ente incaricato di elaborare le proposte di adeguamento di cui al successivo quarto comma, nonché il programma di massima dei lavori da svolgere: con la medesima deliberazione, i Comuni indicano altresì le modalità per la copertura della spesa prevista: la deliberazione di cui sopra è trasmessa immediatamente alle Province interessate. 3. Il coordinamento riguarda: a) gli obiettivi di sviluppo economico e sociale cui sono orientati gli strumenti urbanistici vigenti e la loro coerenza rispetto agli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della Regione; b) il dimensionamento e la distribuzione sul territorio dei Comuni degli insediamenti residenziali e produttivi, delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi di interesse sovracomunale; c) le previsioni di assetto delle aree extraurbane con particolare riferimento alle att |
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"Art. 8/bis (Schemi strutturali)1. Base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi definiti dal PRS e con riferimento ad aree di intenso sviluppo o a sistemi ambientali di rilevanza territoriale, indicate dal Consiglio regionale, la Giunta regionale indice apposite conferenze di pianificazione territoriale d’area con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli Enti e le Associazioni riconosciute interessati. |
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Articolo 9 - (Ammissibilità di varianti agli strumenti urbanistici comunali)1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, le varianti diverse da quelle indicate dai successivi comma possono avere corso solo in occasione della procedura di formazione dei PPA e, comunque, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto mesi. Tali varianti devono essere organiche rispetto agli ambiti territoriali considerati. |
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Articolo 10 - (Snellimento di procedure per l’approvazione di varianti)1. È soppressa l’autorizzazione preventiva per l’adozione delle varianti agli strumenti urbanistici di cui all’art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e quella di cui all’a |
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Articolo 11 - (Approvazione dei nuovi piani regolatori generali e delle varianti generali)1. I nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali, sono approvati dal Consiglio regionale. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere della CRTA ai sensi e con le procedure di cui alla legge 3 luglio 1972, n. 17 e successive modificazio |
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Articolo 12 - (Snellimento di procedure per la formazione di strumenti urbanistici attuativi)1. Non sono soggetti ad alcuna approvazione regionale, salvo che per le aree e per gli ambiti individuati dalla Regione con atti del QRCT e sempreché non costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale: a) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata (artt. 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni); |
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Articolo 13 - (Snellimento di procedure per l’esercizio dei poteri di deroga previsti dai piani regolatori generali)1. Per l’esercizio dei poteri di deroga di cui all’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. |
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Articolo 14 - (Equiparazione dei Programmi di fabbricazione ai piani regolatori generali)1. La disciplina degli interventi di utilizzazione e trasformazione del territorio è assicurat |
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Articolo 15 - (Disposizioni transitorie)"1. Gli strumenti urbanistici generali approvati in data anteriore al 15 gennaio 1972 devono essere sottoposti a revisione mediante nuovo PRG o variante a quello vigente, che abbia per oggetto la totalità delle previsioni e della normativa, da adottarsi entro il 30 giugno 1989 e con l’osservanza delle procedure di cui agli artt. 8 e 11 della presente legge. 2. Il Consiglio regionale, nell’ambito degli atti di pianificazione previsti dalle disposizioni della presente legge, stabilisce entro il 31 dicembre 1987 con apposita deliberazione le direttive per l’uso della fascia costiera e definisce l’ampiezza della stessa; a tal fine, entro il 30 giugno 1987 la Giunta regionale predispone il quadro di cen |
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Articolo 16 - (Contributi e agevolazioni)1. Per favorire il coordinamento degli strumenti urbanistici ai sensi del precedente art. 8 ivi compreso il loro adeguamento agli atti del QRCT la Regione concede alle Province ed ai Comuni contributi fino all’80% degli oneri finanziari indicati nelle deliberazioni d’intesa di cui al 2° comma dello stesso art. 8 ovvero nei progr |
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Articolo 17 - (Variazioni di bilancio)Agli stati di previsione della spesa del bilancio 1984, competenza e cassa per analogo importo, sono |
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In diminuzioneCap. 50060 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d |
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