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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 29/12/2009, n. 87
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 123 della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009; Considerato quanto segue: 1. l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), al fine di evitare alterazioni del mercato e delle condizioni di concorrenza, p |
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CAPO I - Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico |
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Art. 1 - Oggetto della legge |
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Art. 2 - Partecipazione alla società1. Alla società partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. 2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscan |
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Art. 3 - Controllo analogo sulla società1. La Regione, ove sia unico socio della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a q |
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Art. 4 - Collegio di direzione1. Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, i poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società sono esercitati da un collegio di direzione, al qual |
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Art. 5 - Oggetto sociale1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale: a) attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell’efficacia dei sistemi di raccolta incluse le attività di: osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell’andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l’analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori attraverso lo “Sportello Informambiente”; b) attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettere h-bis e h ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia d |
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Art. 5-bis - Attività istituzionale di ARRR S.p.A. |
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Art. 6 - Atto costitutivo e statuto1. L'amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinate dallo statuto, che si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge. |
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Art. 7 - Indirizzi alla società1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto: a) le attività per le quali intende avvalersi della società distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5-bis; b) la determinazione de |
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Art. 8 - Controlli1. Quando la società è partecipata solo dalla Regione, il controllo sui più importanti atti di gestione della società è esercitato dalla Giunta regionale. Detto controllo è esercitato: a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio; b) sugli atti di gestio |
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Art. 9 - Relazione al Consiglio regionale1. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, comma 1, |
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Art. 10 - Organi amministrativi |
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Art. 11 - Collegio sindacale1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, |
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Art. 11-ter - Modalità di finanziamento |
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Art. 12 - Norma transitoria1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione del capitale sociale della società “Agenzia regione recupero risorse |
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Art. 14 - Abrogazioni1. Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 3-bis della l.r. 25/19981. Il comma 4 dell’arti |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/19981. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” 2. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coef |
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CAPO III - Disposizioni finali |
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Art. 17 - Efficacia differita1. Gli articoli 15 e 16 acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
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