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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 29/12/2010, n. 65
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/10/2024, n. 40
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- L.R. 17/12/2012, n. 77
- L.R. 14/07/2012, n. 35
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 21/09/2011, n. 44
- Avviso di Rettifica in B.U. 13/07/2011 n. 33
- L.R. 29/06/2011, n. 25
- L.R. 21/03/2011, n. 10
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TITOLO I - Omissis |
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TITOLO II- DISPOSIZIONI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI |
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Capo I - Capo III - Omissis |
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CAPO III - Adeguamento delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali |
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SEZIONE I- Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) |
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Sezione I-bis - Sezione IX - Omissis |
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TITOLO III - RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN TOSCANA E RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 6 (COSTITUZIONE DELL’AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA “APET”) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2000, N. 42 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO) |
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Capo I - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
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Sezione I - Omissis
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) |
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Art. 71 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2000 |
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Art. 72 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 42/2000 |
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Art. 73 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/2000 |
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Art. 74 - Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 42/2000 |
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Art. 75 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 42/2000 |
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Art. 76 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 42/2000 |
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Art. 77 - Abrogazioni |
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Art. 78 - Omissis |
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Sezione III - Omissis |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) |
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Sezione I - Sezione II - Omissis |
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Sezione III - Modifiche alla L.R. n. 42/1998 |
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Art. 92 - Art. 101 - Omissis
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Art. 102 - Norma transitoria1. In sede di prima applicazione, i servizi di competenza regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. n. 42/1998, come modificato dall'articolo 96, sono individuati nell'ambito della conferenza regionale di cui all' "articolo 88, comma 2"N19. 2. Fatti salvi gl |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE |
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Capo I - Capo III - Omissis
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Capo III - Disposizioni relative agli strumenti di programmazione in materia di agricoltura |
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Sezione I - Omissis
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) |
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Art. 108 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 39/20001. L’articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Programmazione forestale regionale |
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Art. 109 - Omissis |
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Sezione III - Omissis |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI |
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Capo I - Disposizioni per il sostegno all’esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti |
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Art. 112 - Art. 113 - Omissis
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Art. 114 - Modifiche alla l.r. 37/20081. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) la data “1° gennaio 2012” è sostituita con “1° gennaio 2013”. 1-bis. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 37/2008 è soppressa. N3 |
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Art. 115 - Interpretazione autentica degli articoli 11, 14 e 16 della l.r. 37/20081. Le disposizioni degli articoli 11, commi 5 e 5-bis, dell’articolo 14, commi 9 e 13, e |
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Art. 116 - Omissis
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE |
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Capo I - Omissis
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Capo I-bis Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani |
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Art. 118-bis - Finalità e oggetto |
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Art. 118-ter - Sostegno al pagamento del canone di locazione1. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 - 2013, è autorizzata la spesa massima di euro 45.000.000,00 per l’erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa e sono in possesso dei seguenti requisiti: a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); b) sono residenti in Toscana da almeno “due anni”,N5 |
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Art. 118-quater - Sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita1. Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro “30.000.000,00” N2 per la concessione di contributi di sostegno al pagamento del prezzo di acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni. Il contratto di locazione prevede un canone moderato non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e determina il prezzo della futura vendita nel caso in cui, al termine del periodo di locazione, il conduttore intenda procedere all’acquisto. 2. Possono accedere al contributo i giovani che intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione con patto di futura vendita di immobile sito nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione e sono in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 118-quinquies - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa1. In relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l’offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare situazioni critiche d’emergenza abitativa. 2. La Giunta regionale definisce con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente capo, le modalità generali per l‘elaborazione e presentazione degl |
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Art. 118-sexies - Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria1. La Regione destina risorse, fino all’importo massimo complessivo di euro 500.000,00, alla concessione di contributi triennali a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell’articolo 118 ter: a) titolarità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare; b) età compresa tra i 18 e i 21 anni; c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia di euro 9.360,00; |
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Capo II - Capo III - Omissis |
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Capo IV - Disposizioni in materia di affidamenti di forniture e servizi
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Art. 123 - Omissis
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Art. 124 - Inserimento dell’articolo 45-bis nella l.r. 38/20071. Dopo l’articolo 45 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e rego |
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Capo V - Omissis
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Capo VI - Ulteriori disposizioni |
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Art. 127 - Omissis
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Art. 128 - Inserimento dell’articolo 27-quater nella l.r. 88/19981. Dopo l’articolo 27-ter della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia |
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Art. 129-bis - Art. 130 - Omissis
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Art. 131 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 73/20081. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente: “Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni 1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo gra |
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Art. 132 - Omissis |
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Art. 134 - Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 24/20091. L’articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento 1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 |
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Art. 135 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/20091. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009, le parole “al 25 per cento” “sono sostituite dalle seguenti: “al 35 per cento”. 2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: “4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici comunali. Il |
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Art. 136 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/20091. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: “3. Le altezze utili interne degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all’articolo 3, è consentito l’ampliamento con altezze super |
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Art. 137-bis - Art. 138-bis - Omissis
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Art. 138-ter - Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all’articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all’allegato B della mede |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 139 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel B |
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Allegato A - Omissis
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