N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 20/12/2016, n. 86.

L’articolo 76 così recitava:

Art. 76 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Attività di promozione turistica

1. Per attività di promozione turistica s’intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale nel quadro della programmazione regionale.

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica anche attraverso l’Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana-APET).

3. La Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati.

4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti dal PRSE il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato da apposita cabina di regia composta dagli assessori provinciali al turismo e presieduta dall’assessore regionale al turismo.

5. Per l’anno 2011 e comunque fino all’approvazione del PRSE 2011 - 2015, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità del raccordo di cui al comma 4.”.”

Dalla redazione