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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 26/06/2008, n. 37
L.R. Toscana 26/06/2008, n. 37
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge costituisce legge di riordino delle comunità montane ai sensi dell'artico |
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Art. 2 - Comuni montani e territori montani1. Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato A alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano |
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Art. 3 - Benefici previsti per i territori montani1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l'esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall'Unione europea e dalle leggi sta |
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Art. 4 - Ambito territoriale della comunità montana1. L'ambito territoriale della comunità montana è individuato dalla legge regionale ed &egr |
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Art. 5 - Costituzione della comunità montana1. La comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessa |
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Art. 6 - Statuto della comunità montana1. Ogni comunità montana adotta il proprio statuto. 2. Lo statuto, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R |
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Art. 7 - Organi di governo1. Sono organi di governo della comunità montana l'assemblea, la conferenza dei sindaci, il presidente e la giunta esecutiva. 2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni che fanno parte della comunità montana. 3. Ai fini della presente legge il mandato amministrativo ordinario è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi dell'assemblea, successivi al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali. 4. L'assemblea della comunità montana è composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte. 5. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunal |
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Art. 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori1. Le indennità del presidente e dei componenti della giunta della comunità montana, spettanti ai sensi delle disposizioni di legge |
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Art. 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane1. Gli organi di governo della comunità montana sono sciolti, su richiesta di un componente dell'assemblea: a) N18 b) se si verifica il |
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Art. 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane1. Nei casi espressamente previsti dalla presente legge, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell'ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario. 2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. La deliberazione è trasmessa alla comunità montana e ai sindaci dei comuni. 3. L'ente continua ad operare secondo le disposizioni del presente articolo fino alla sua estinzione. 4. È nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commiss |
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Art. 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana1. Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale la provincia succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali della comunità medesima, subentra nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, lettere e) ed f), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta. Il subentro della provincia comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia medesima. 2. Il decreto provvede altresì a dettare disposizioni per l'assegnazione alla provincia delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana per le funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, lettere e) ed f). Il complesso dei rapporti e dei beni trasferiti alla provincia è gestito, almeno per un anno dalla data di adozione del decreto, in modo distinto. 3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è alla stessa data trasferito alla provincia. La provincia succede altresì nei rapporti |
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Capo II - Riordino delle comunità montane |
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Art. 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Toscana sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell'allegato B, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all'articolo 13, comma 2. 2. Il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all'articolo 5, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane di cui al comma 1, in continuità giuridica con quelle preesistenti. Per dette comunità montane: |
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Art. 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria1. Gli ambiti territoriali indicati nell'allegato B alla presente legge rispondono ciascuno ai seguenti requisiti: a) l'ambito raggiunge complessivamente la popolazione di almeno diecimila abitanti; b) nell'ambito non sono compresi: comuni capoluoghi di provincia, comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, comuni che appartengono a province diverse, comuni costieri; sono compresi comuni in maggioranza con territorio classificato interamente montano e almeno tre comuni; c) sono compresi almeno per un terzo comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano nella graduatoria di cui all'articolo 2 della l.r. 39/2004 con indice del disagio superiore alla media regionale. 2. L'allegato B può essere |
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Art. 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni1. Il presente articolo disciplina le modalità di soppressione e di estinzione delle comunità soppresse per effetto dell'articolo 12, comma 4 e gli effetti della soppressione. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e seguenti, e 11. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 3. Le funzioni di detti organi sono svolte dal presidente della comunità montana in carica all'entrata in vigore della presente legge, che assume anche le funzioni di commissario straordinario dell'ente. Per tutto il periodo in cui svolge le funzioni di presidente e di commissario, al presidente con funzioni di commissario continuano a spettare l'indennità già attribuita e ad applicarsi le stesse disposizioni sullo stato giuridico del presidente. 4. Il presidente con funzioni di commissario può dimettersi con lettera trasmessa al Presidente della Giunta regionale; resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario; dalla data di adozione del provvedimento, il presidente della comunità montana decade dalle funzioni e dalle cariche rivestite, e il commissario svolge le funzioni di tutti gli organi dell'ente. Il nuovo commissario è scelto tra i soggetti di cu |
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Capo III - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni |
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Art. 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni1. N14 2. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal presente capo. 3. “L’unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale”N11, secondo la disciplina prevista dall'articolo 32 del d.lgs 267/2000, e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 16 della presente legge. Lo statuto può prevedere che il presidente dell'unione sia nominato, oltre che tra i sindaci, anche tra i componenti dell'organo rappresentativo. 4. I comuni, d'intesa tra di loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, |
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Art. 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni1. L'atto costitutivo o lo statuto dell'unione approvati dai comuni, per gli effetti di cui all'articolo 15, devono prevedere, in coerenza tra di loro: a) una durata dell'unione non inferiore a dieci anni, nonché il rinnovo tacito della durata, per lo stesso periodo; b) l'esercizio effettivo, alla data in cui la comunità montana sarà dichiarata estinta, delle funzioni e dei servizi comunali da questa eventualmente esercitati; |
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Art. 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti1. L'unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuta a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei seguenti provvedimenti che intende adottare: a) modifiche statutarie; b) modifiche delle gestioni associate in corso di attivazione; |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti1. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, destinate al finanziamento delle funzioni conferite alle comunità montane e, a seguito dell'applicazione della presente legge, esercitate dalle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15, affluiscono ad un fondo unico. 2. Il fondo unico è ripartito tra i soggetti di cui al comma 1 sulla base di parametri, quantificabili per singolo comune, rappresentativi delle caratteristiche del territorio e delle attività svolte in relazione alle diverse funzioni esercitate. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i parametri di cui al comma 2 e le modalità di riparto del fondo. Al fine di non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti, la Giunta regionale prevede una gradualità nella applicazione dei parametri, tale da garantire a ciascun soggetto, a parit&a |
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Art. 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali1. Il piano di sviluppo è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici della comunità montana e dell'unione di comuni di cui agli articoli 14 e 15, e individua gli interventi e le opere idonei a realizzarli. Il piano ha riguardo, in modo integrato, alle competenze esercitate dall'ente, conferite o affidate dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, nonché alle azioni che l'ente intende assumere, in collaborazione con i comuni e con altri soggetti pubblici, per la promozione dello sviluppo locale e la valorizzazione del territorio montano. |
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Art. 20 - Esercizio associato di funzioni comunali |
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Art. 21 - Attività regionali di coordinamento1. Il Presidente della Giunta regionale promuove le opportune forme di coordinamento delle amministra |
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Art. 22 - Cooperazione di livello provinciale1. Le province promuovono la cooperazione locale con le comunità montane e le unioni di comuni |
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Art. 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire nel periodo transitorio la continuità dell'attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti. |
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Art. 24 - Estensione di benefici1. Alle unioni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 si applicano i benefici previsti per le com |
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Art. 25 – “Incentivazione delle gestioni associate per gli anni 2008 e 2009.”[N=2]1. Nell'anno 2008, i provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001 possono definire forme semplificate di procedimento per l'incentivazione delle gestioni associate, anche sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2007 e delle gestioni c |
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Art. 26 - Casi particolari di applicazione della legge1. Le disposizioni dell'articolo 14 della presente legge costituiscono la disciplina regionale applicabile, per le parti compatibili, nel caso in cui si producano, in tutto o in parte, gli effetti di cui all'articolo 2, comma 20, della l. 244/2007. All'applicazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale; il decreto può stabilire termini diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 14, per l'estinzione della comunità montana entro il 31 dicembre 2009. |
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“Art. 27 Disposizioni speciali per l’arcipelago toscanoN1 1. In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, possono costituire una unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tutti i comuni della disciolta comunità montana dell’arcipelago toscano, ovvero un parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta Comunità montana ovvero almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza |
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Art. 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi1. Gli atti del commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 sono imputati alla comunità montana; le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità medesima. 2. Non possono ricoprire la carica di commissario di cui agli articoli 9, 10, 14 e 15 coloro che non possono ricoprire la carica di pr |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2001Omissis |
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Art. 30 - Abrogazioni1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità |
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Art. 31 - Esclusione di maggiori spese1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge non può comportare maggiori spese a ca |
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Art. 32 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino |
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ALLEGATO A - COMUNI IL CUI TERRITORIO È CLASSIFICATO INTERAMENTE O PARZIALMENTE MONTANOLa classificazione del territorio montano ai fini regionali, di seguito rappresentata a fini ricognitivi, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 28 dicembre 2008, n. 82, con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 2005, n. 493, nella quali sono indicate le superfici comunali interessate e le conseguenti planimetrie con delimitazione dei territori.
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ALLEGATO B - AMBITI TERRITORIALI DI COMUNITÀ MONTANE
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ALLEGATO C - AMBITI TERRITORIALI DI COMUNITÀ MONTANE SOPPRESSE, NEI QUALI POSSONO ESSERE COSTITUITE UNIONI DI COMUNI, COMPRESA LA COMUNITÀ DI ARCIPELAGO, IDONEE AD ASSUMERE LE FUNZIONI DELLE COMUNITÀ MONTANE
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