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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/10/2014, n. 61
L. R. Toscana 28/10/2014, n. 61
L. R. Toscana 28/10/2014, n. 61
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/01/2016, n. 8
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivi |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 25/19981. L’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Competenze della Regione) — 1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura non espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare: a) l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9; b) l’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di c |
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Art. 2 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 5 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente: |
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Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 25/19981. L’articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Competenze delle province) — 1. Sono di competenza delle province, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006, ed in particolare: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il moni |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 6 ter della l.r. 25/19981. L’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 6 ter (Piani di raccolta de |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 25/19981. L’articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Contenuti del piano regionale) — 1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007 ed ha i contenuti di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006. 2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce: a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del lo smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi; |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/19981. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole: “comma 1, lettera e)”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 2, lettera c),”. |
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Art. 10 - Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 13 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente: “Art. 13 bis (Interventi edilizi ammessi) — 1. A seguito dell’inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006 o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi: a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato; b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato; c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/19981. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 sono abrogati. |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “piani interprovinciali di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “piani di ambito”, e le parole: “dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter” sono sostituite dalle seguenti: “d |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/19981. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ove l’obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “nel piano interprovinciale” sono sostituite dalle seguenti: “nel piano regionale”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “nei piani interprovinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel piano regionale”. 3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 de |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); |
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Art. 22 - Sostituzione dell’allegato A1 della l.r. 10/20101. L’allegato A1 “Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della R |
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Art. 23 - Modifiche all’allegato A2 della l.r. 10/20101. Le lettere: h), i), l), m), n) e p) dell’allegato A2 “Progetti sottoposti alla procedu |
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Art. 24 - Sostituzione dell’allegato B1 della l.r. 10/20101. L’allegato B1 “Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilit&agrav |
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Art. 25 - Modifiche all’allegato B2 della l.r. 10/20101. Le lettere: bd), be), bf), bg), bi) e bl) dell’allegato B2 “Progetti sottoposti alla p |
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Capo III - Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni |
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Art. 26 - Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106, è approvato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle disposizioni della presente legge con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998, c |
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Art. 26 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovin |
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Art. 28 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni1. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative relative alle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998, sono individuate ai sensi e nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). |
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Art. 29 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti1. I procedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998, in corso alla data del trasferimento della titolarità delle funzioni di cui |
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ALLEGATO AAllegato A1 – l.r. 10/2010 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW. b) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. d) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con pi&ugrav |
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ALLEGATO BALLEGATO B1 – l.r. 10/2010 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie. b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda. c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km. d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW. e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. |
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