N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28/05/2019, n. 129, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettere e) e p), della L.R. 18/05/1998, n. 25, nel testo modificato dall’art. 1 della presente legge regionale e dall’art. 2 della L.R. 24/02/2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuisce alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Dalla redazione