L. R. Toscana 13/10/2017, n. 57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 13/10/2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2021, n. 29
- L.R. 01/10/2018, n. 53
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);

Vista la

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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l’occ

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Art. 2 - Penalità per tardivo ed erroneo pagamento

1. I soggetti titolari di concessione per l’occupazione e l’uso del demanio idrico e delle relative aree che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dovuti,

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Art. 3 - Recupero dei canoni

1. Nelle more del recupero coattivo la Regione può inviare avvisi di pagamento bonari, nonché eventuali ulteriori comunicazioni ritenute utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie rilevanti ai fini della corretta definizione della richiesta di pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del

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Art. 4 - Recupero delle spese

1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono addebitate le spese postali ed amministrative pari a 1 euro per comunicazione inviata.

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Art. 5 - Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. Non si fa luogo al recupero e all’applicazione di penali o all’iscrizione a ruolo dei crediti regionali qualora l’ammontare dovuto, comprensiv

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Art. 6 - Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l’anno 2016

1. I pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2, della

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Art. 7 - Rimborsi

1. Il concessionario può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone, per l’occupazione e l’utilizzazione dell’acqua, del demanio idrico e delle relative

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Art. 8 - Attività informativa

1. Al fine di agevolare il regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento, la Regione Toscana può inviare avvisi di scadenza contenenti

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Art. 9 - Accordi sostitutivi e di semplificazione

1. Su istanza di soggetti facenti richiesta di almeno cinquanta rapporti concessori di derivazione delle acque o per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la competente dire zione regionale, accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni medesime, nonché alla semplificazione del l’applicazione dei connessi oneri finanziari. N3

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi che raggruppano utenti di derivazioni di acque pubbliche e che, per statuto, controllano i prelievi idrici dei consorziati e promuovono la gestione razionale e ambientalmente compatibile del sistema idrico, possono stipulare con la competente direzione regionale, previa acquisizione di apposita delega o per specifiche disposizioni degli statuti consortili, accordi che prevedano la rappresentanza da parte del consorzio medesimo, dei singoli concessionari consorziati, nei rapporti con l’amministrazione regionale con riferimento:

a) alle procedure amministrative, o segmenti di procedure amministrative,

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Art. 10 - Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le concessioni di derivazione per uso idropotabile a servizio del servizio idrico integrato (SII) sono rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l’Autorità idrica Toscana (AIT) ed il gestore del SII.

2. I gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni rilasciate all’AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 del d.lgs. 152/2006, nei relativi rapporti concessori

dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine le strutture regionali competenti e l’AIT, provvedono rispettivamente:

a) alla volturazione e, ove necessario, all’aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari;

b) alla revisione della convenzione del servizio del SII e dei relativi disciplinari.

3. Entro

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Art. 10-bis - Accorpamento di concessioni di derivazione

N4

1. Qualora la stipula degli accordi ed il process

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Art. 11 - Riapertura dei termini di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2017, è riaperto il termine, di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016 per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisp

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Art. 12 - Applicazione dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

1. L’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della

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Art. 13 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “Entro il 30 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 gennaio 2018”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 sono inserite le parole: “, e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 ( Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016)”.

3. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “entro il 31 agosto 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”.

4. Il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:

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Art. 14 - Disposizione finanziaria

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Art.15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente l

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