L.R. Toscana 05/08/2009, n. 51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Toscana 05/08/2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/02/2020, n. 6
- L.R. 27/12/2018, n. 74
- L.R. 27/12/2017, n. 78
- L.R. 25/07/2017, n. 36
- L.R. 04/05/2017, n. 21
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- L.R. 02/08/2016, n. 50
- L.R. 23/05/2014, n. 26
- L.R. 27/12/2012, n. 81
- L.R. 17/10/2012, n. 57
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Preambolo

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

considerato quanto segue:

1) La disciplina dell’autorizzazione ed accreditamento degli studi e delle strutture sanitarie prevista dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedure di accreditamento), ha prodotto la certezza di un sistema di regole sulla qualità e sicurezza dei servizi sanitari sia pubblici che privati;

2) Nell’applicazione della

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

N14

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 ) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tec

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Capo II - Strutture sanitarie
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Sezione I - Realizzazione strutture sanitarie e requisiti di esercizio
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Art. 2 - Realizzazione strutture sanitarie

1. Per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l’ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”

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Art. 3 - Requisiti per l’esercizio di attività sanitarie

1. I requisiti per l’esercizio di attività sanitarie da parte di struttu

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Sezione II - Strutture sanitarie private
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Art. 4 - Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private

1. La competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private &egrav

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Art. 5 - Oggetto dell’autorizzazione

1. Sono oggetto di autorizzazione:

a) l’apertura;

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Art. 6 - Verifica sul possesso dei requisiti

1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie private nei casi previsti dall’articolo 5, il comune territorialmente competente, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti

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Art. 6 bis - Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti

N2

1. Le verifiche sul possesso dei requisiti delle unit

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Art. 7 - Mantenimento dei requisiti

N14

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Art. 8 - Linee guida regionali

1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte “del gruppo di verifica”

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Art. 9 - Comunicazione degli atti

1. Il comune trasmette all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio

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Art. 10 - Adempimenti delle strutture sanitarie private

1. Le strutture sanitarie private, nella persona del legale rappresentante, provvedon

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Art. 11 - Direttore sanitario

1. Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l’organizzazione tecnico sanitaria della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo.

2. Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture

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Art. 12 - Provvedimenti del comune

1. Il comune dispone la chiusura della struttura aperta o tra sferita in altra sede senza autorizzazione; dispone, altresì, la chiusura dell’attività ampliata o trasformata senza autorizzazione.

2. Il comune procede alla revoca

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Art. 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei casi previsti all’articolo 12, commi 1 e 2, è comminata la sanzione amministrativa pecunia

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Art. 14 - Applicazione dei provvedimenti sanzionatori

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento delle vio

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Sezione III - Strutture sanitarie pubbliche
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Art. 15 - Attestazione del possesso dei requisiti

1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di strutture esistenti, è subordinata all’acquisizione dei preventivi permessi e delle certificazioni necessarie per l’avvio di attività.

2. Il direttore generale dell’azienda sanitaria, contestualmente all’avvio dell’attività, sia in quanto nuova sia in quanto ampliamento, trasformazione o tras

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Art. 16 - Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche

1. Nel rispetto dell’obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti prescritti, il direttore generale predispone un piano di intervento, contenente espliciti riferimenti alle azioni previste, anche allo scopo di garantire la qualità per l’utenza, con relativo cronoprogramma “comprensivo delle indicazioni dei relativi costi”.

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Capo III - Studi professionali
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Art. 17 - Autorizzazione studi professionali

1. La competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli stud

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Art. 18 - Requisiti per l’esercizio degli studi professionali

1. Il regolamento di cui all’articolo 48 definisce i “requisiti di cui al

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Art. 19 - Segnalazione certificata di inizio attività

N4

1. Sono soggetti a SCIA per le fattispecie di cui all’articolo 20, gli studi professionali che effettuano le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente individuate dal regolamento di cui all’articolo 48.

2. La SCIA è presentata in via telematica allo sportello unico delle attività produttiv

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Art. 20 - Oggetto dell’autorizzazione o della “SCIA” N5

1. Sono oggetto di autorizzazione di cui all’articolo 17 o di “SCIA”

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Art. 21 - Verifica sul possesso dei requisiti

N14

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Art. 22 - Mantenimento dei requisiti

1. Gli studi professionali autorizzati inviano, con periodicità triennale, al

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Art. 23 - Linee guida regionali

1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte “del gruppo di verifica” N15, nella formula

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Art. 24 - Comunicazione degli atti

1. Il comune trasmette all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi ril

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Art. 25 - Adempimenti del titolare dello studio professionale

1. Il titolare dello studio professionale provvede a tutti gli adempimenti e alle fun

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Art. 26 - Provvedimenti del comune

1. Il comune dispone la chiusura dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione o, nei casi in cui sia prevista, senza la “SCIA” N5.

2. Il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dispone la chiusura dello studio, anche aperto

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Art. 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei casi previsti all’articolo 26, commi 1 e 2, è comminata la sanzione amministrativa pecu

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Art. 28 - Applicazione dei provvedimenti sanzionatori

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento delle vio

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Capo IV - Accreditamento istituzionale
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Art. 29 - Accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l’accreditamento da parte della Giunta regionale.

2. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in partico

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Art. 30 - Requisiti per l'accreditamento istituzionale

N14

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Art. 31 - Verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria

1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli a

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Art. 32 - Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale

1. La domanda di accreditamento è inoltrata alla Giunta regionale da parte del legale rappresentante delle strutture pubbliche e private richiedenti.

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Art. 33 - Funzioni di verifica e controllo

1. La Giunta regionale effettua controlli su un campione sufficientemente numeroso delle attestazioni e dichiarazioni sostitutive prodotte in relazione alle istanze presentate, con modalità, frequenza e criteri definiti con atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi, per l’azione

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Capo V - Accreditamento di eccellenza
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Art. 34 - Accreditamento di eccellenza

1. La Giunta regionale attribuisce l’accreditamento di eccellenza per esprimere il livello di qualità e di eccellenza raggiunto dal soggetto richiedente nell’ambito di un processo valutativo dinamico, ad adesione volontaria, orientato al miglioramento continuo in relazione a obiettivi predefiniti di performance in termini di qualità e sicurezza delle cure sanitarie.

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Art. 35 - Requisiti per l’accreditamento di eccellenza

1. I requisiti di qualità richiesti, i correlati indicatori di valutazione e le modalità per l’attribuzione dell’accreditamento di eccellenza sono definiti “da specifico atto della Giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale può provvedere” N15.

2. La Giunta regionale definisce, “con lo stesso atto di cui al comma 1,” N15 gli specifici ulteriori i

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Art. 36 - Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento di eccellenza

1. I soggetti che intendono acquisire l’attestazione regionale di accreditamento di eccellenza presentano apposita istanza alla Giunta regionale.

2. La domanda deve essere corredata da attestazione o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante comprovante il possesso dei requ

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Art. 37 - Funzioni di verifica e controllo

1. La Giunta regionale, avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all&

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Capo VI - La qualità dei professionisti
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Art. 38 - L’accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale

1. I professionisti titolari degli studi di cui agli articoli 17 e 19, che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, richiedono alla Giunta regionale l’accreditamento istituzionale.

2. L’accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può esserne rinnovato.

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Art. 39 - La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale

1. La Regione promuove lo sviluppo professionale continuo dei professionisti che operano per il servizio sanitario regionale, nelle aziende sanitarie pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante iniziative che valorizzino il possesso di competenze

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Capo VII - Gli strumenti del sistema
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Art. 40 - Commissione regionale per la qualità e la sicurezza

N35

1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata “Commissione regionale per la qualità e la sicurezza”, articolata in due sezioni, una per l’accreditamento sanitario e l’altra per l’accreditamento sociale integrato.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:

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Art. 40 bis - Istituzione dell’ elenco regionale dei verificatori

N25

1. La Giunta regionale istituisce l&r

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Art. 40 ter - Gruppo tecnico regionale di verifica

N25

1. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il gruppo tecnico regionale di verifica, con proprio decreto, sulla base dell’elenco di cui all’articolo 40 bis, assicurando la presenza al suo interno delle specifiche professionalità in grado di fornire l’apporto integrato delle varie competenze teoriche ed esperienziali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al gruppo stesso.

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Art. 41 - Elenco regionale dei valutatori

1. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario “con funzioni di verifica e controllo dei requisiti di cui all'articolo 30”

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Art. 42 - Gruppo tecnico regionale di valutazione

1. Il direttore generale della direzione generale N27 competente per materia costituisce il gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato “gruppo di valutazione”, con proprio decreto, sulla base dell’elenco di cui all’articolo 41, assicurando la presenza al suo interno delle diverse professionalità, in grado di fornire l’apporto integrato delle varie competenze teoriche ed esperienziali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al gruppo stesso.

2. Il regolamento di cui all’articolo 48 disciplina i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi membri, atte a garantire l’assenza di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività di valutazione.

3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i diri

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Art. 43 - La partecipazione dei cittadini per la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure, in coerenza con le disposizioni della legge

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40693 6153250
Art. 44 - Il coordinamento aziendale delle attività per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure

1. Le aziende sanitarie sono impegnate a promuovere e governare, con un adeguato coordinamento interno, le strategie aziendali orientate al miglioramento della qualità

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40693 6153251
Art. 45 - La formazione

1. La Regione sostiene il processo di crescita del sistema sanitario regionale verso il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure mediante lo strumento della formazione, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 51 della l.r. 40/2005.

2. Le aziende sanitar

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40693 6153252
Art. 46 - Sistema informativo e comunicazione pubblica

1. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Giunta regionale promuove l’espletamento in via telematica degli adempimenti informativi previsti dalla presente legge.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale realizza una specifica banca

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Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 47 - Disposizioni finanziarie

N11

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Art. 47 bis - Oneri istruttori

N38

1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione

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Art. 48 - Regolamento di attuazione

N14

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, disciplina:

a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private di cui all'

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40693 6153257
Art. 49 - Norme di prima applicazione

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40693 6153258
Art. 50 - Norme transitorie

N14

1.

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40693 6153259
Art. 51 - Efficacia differita

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40693 6153260
Art. 52 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 48, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento);

b) legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: Autorizzazione e procedura di accreditamento”);

c) legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento,” già modificata dalla

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