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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 25/06/2020, n. 45
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- L.R. 05/08/2021, n. 29
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 6 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile); Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai ra |
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CAPO I - Principi |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articol |
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Art. 2 - Riferimenti al Codice della protezione civile1. Nell’ambito dell’organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a |
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Art. 3 - Attuazione amministrativa1. Per l’attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di peculiarità e semplificazion |
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CAPO II - Attività di protezione civile |
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Art. 4 - Disciplina delle attività di protezione civile1. I sindaci, il Sindaco della Città metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono |
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Art. 5 - Ambito territoriale e organizzativo ottimale1. L’articolazione di base per l’esercizio della funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, è l’ambito territoriale e organizzativo ottimale. |
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Art. 6 - Piano regionale di protezione civile1. Il piano regionale di protezione civile, di seguito denominato “piano”, rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l’attività di cui all’articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l’azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione, con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all’inquadramento del territorio, all’individuazione di rischi e scenari, ed al modello di intervento. |
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Art. 7 - Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile1. Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale di protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comm |
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Art. 8 - Funzioni delle province in materia di protezione civile1. Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile: a) previsione e prevenzione dei rischi: 1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale; 2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 3. at |
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Art. 9 - Interventi all'estero1. La Regione può concorrere agli interventi all’estero secondo le modalità previste all'articolo 29 del Codice. |
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Art. 11 - Formazione e sensibilizzazione1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, approva: a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuit |
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CAPO III - Volontariato |
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Art. 12 - Volontariato regionale di protezione civile1. Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice. |
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Art. 13 - Benefici per il volontariato organizzato1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con |
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Art. 14 - Comitato del volontariato di protezione civile regionale1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato “Comitato”, composto da rappresentanti del vo |
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Art. 15 - Contributi regionali per il potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 12, comma 1, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al po |
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CAPO IV - Rapporti con strutture statali |
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Art. 16 - Concorso e coordinamento1. Il concorso del sistema di protezione civile regionale alle attività di rilievo nazionale avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate con |
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Art. 17 - Tavolo dei rapporti istituzionali1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce, d’intesa con i rappresentanti del Ministero competente, il Tavolo dei rapporti ist |
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CAPO V - Strutture regionali |
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Art. 18 - Struttura regionale di protezione civile1. La struttura regionale di protezione civile è definita in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 2. La sala operativa regionale è un’articolazione della struttura di cui al comma 1 ed assicura il costante flusso di raccolta |
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Art. 19 - Colonna mobile regionale1. La Regione organizza e gestisce la colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione, o in previsione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice. |
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Art. 20 - Logo e segni distintivi. Identità visiva1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco t |
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Art. 21 - Benemerenze1. Per l’assegnazione di pubblica benemerenza, si applica la disciplina per le onorificenze regionali. |
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Art. 22 - Finanziamento del sistema regionale1. La Regione sostiene l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza con l’effettivit� |
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CAPO VI - Gestione delle emergenze |
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Art. 23 - Stato di mobilitazione regionale1. In attuazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice, in occasione o in vista di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell’ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l’attivazione, |
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Art. 24 - Stato di emergenza regionale1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale. 2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell’evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice. 3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. 4. La revoca dello stato di emergenza reg |
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Art. 25 - Stato di emergenza locale1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del Codice, può essere dichiarato lo stato di emergenza locale. |
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Art. 26 - Deroghe alla normativa regionale1. Ove necessario, per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Presi |
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Art. 27 - Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 24, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e p |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie |
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Art. 28 - Attuazione regionale1. La Giunta regionale adotta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della direttiva di cui all’articolo 18, comma 3, del Codice. 2. Il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di cui agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 3. La Gi |
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Art. 29 - Disposizioni finali1. Per quanto non direttamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti contenute nel Codice in materia di protezione civ |
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Art. 30 - Disposizioni transitorie1. Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare restano in vigore i seguenti regolamenti emanati, in attuazione della l.r. 67/2003, con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale: a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di |
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Art. 31 - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 30, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività); |
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Art. 32 - Norma finanziaria1. Per il finanziamento di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022. 2. Per il finanziamento di quanto previsto all’articolo 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’annualità 2020 ed euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022. 3. Ai fini della copertura di quanto previsto ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza: Anno 2020 |
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