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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 24/07/2018, n. 41
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni); Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/ CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme in materia di governo del territorio” in materia di indagini geologiche); |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 |
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Art. 2 - Definizioni1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, ai fini della presente legge si intende per: a) “scenario per alluvioni frequenti”: lo scenario di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a trenta anni; b) “scenario per alluvioni poco frequenti”: lo scenario di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b). del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni; c) “pericolosità da alluvione”: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato; d) “aree a pericolosità per alluvioni frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attu |
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Art. 3 - Tutela dei corsi d’acqua1. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. 2. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consentiti i seguenti interventi: a) interventi di natura idraulica, quali in particolare: 1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene; 2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei; 3) rimodellazione della sezione dell’alveo; |
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Art. 4 - Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d’acqua1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non sono consentite le coperture dei corsi d’acqua insistenti sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutt |
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Art. 5 - Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d’acqua1. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all’articolo 4, i soggetti concessionari di cui all’articolo 6 garantiscono l’esercizio provvisorio dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità. 2. All’atto del rilascio la concessione è comunicata al comune territorialmente interessato affinché d’in |
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Art. 6 - Gestione dei tratti coperti dei corsi d’acqua1. I tratti coperti contigui fra loro, sul medesimo corso d’acqua, ancorché eseguiti in epoche diverse e da soggetti diversi, sono dati in concessio |
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CAPO II - Gestione del rischio di alluvioni |
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Art. 7 - Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale |
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Art. 8 - Opere per la gestione del rischio di alluvioni1. La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2: a) opere idrauliche che assicurano l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti; b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco freq |
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CAPO III - Interventi edilizi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato |
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Art. 9 - Ambito di applicazione del capo III1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla |
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Art. 10 - Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzati, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d’uso: a) |
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Art. 11 - Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni: a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) o b); |
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Art. 12 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione di interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici, anche attraverso demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). Il presente comma trova applicazione anche nel caso in cui l’incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale a |
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Art. 13 - Infrastrutture lineari o a rete1. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). 2. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali. 3. L’adeguamento e l’ampliamen |
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Art. 14 - Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 3, nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni di cui all’articol |
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CAPO IV - Interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato |
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Art. 15 - Ambito di applicazione del capo IV1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla |
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Art. 16 - Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato1. Gli interventi edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione di quanto disposto dal presente articolo. 2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizza |
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CAPO V - Disposizioni transitorie e finali. Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni. Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore |
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Sezione I - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 17 - Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite. 2. La presente legge non si applica: |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010: |
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Art. 18-bis - Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale |
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Art. 19 - Rilascio dell’autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni1. Nei procedimenti in sanatoria relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, relativamente alle aree di cui all’articolo 3 o nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all’a |
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Art. 20 - Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 49/2010. La struttura regi |
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Sezione II - Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni |
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Art. 21 - Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/20151. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 |
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Art. 22 - Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell’articolo 3-bis nella l.r. 80/20151. Dopo l’articolo 3 della l.r. 80/2015, è inserito il seguente: “Art. 3-bis - Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. 2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici. 3. La Regione, nel caso in cui val |
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Art. 23 - Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 65/20141. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 65/20 |
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Art. 24 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua); |
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Sezione III - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore |
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Art. 25 - Contributi per la determinazione del battente. Norma finanziaria |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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