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D. P.G.R. Toscana 25/08/2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 03/08/2023, n. 38/R
- D.P.G.R. 09/01/2020, n. 3/R
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PREAMBOLO

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l’articolo 84;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 luglio 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 luglio 2016, n. 704;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, formulato in forma congiunta dalla II commissione e dalla IV commissione consiliare espresso nella seduta del 3 agosto 2016;

Visto l’ulteriore parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 817;

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Art. 1 - Disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori ai due anni (art. 70, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. L’installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con le modalità di cui ai comma 4 e 5 secondo le disposizioni del presente regolamento e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, o della città metropolitana, nonché le eventuali disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 70, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 i manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo sono realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere m

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Art. 2 - Disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni (art. 70, c. 3, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. L’installazione per un periodo superiore a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, secondo le disposizioni del presente regolamento e le eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, con le modalità di cui al comma 3 e a condizione che:

a) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;

b) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, l’installazione di serre di cui al presente articolo per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:

a) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

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Art. 3 - Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l’installazione (art. 70, c. 3, lett. b) della l.r. 65/2014)

1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei, diversi da quelli individuati all’articolo 2, comma 1, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

a) silos;

b) tettoie;

c) concimaie, basamenti o platee;

d) strutture e manufatti necess

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Art. 4 - Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (art. 72, c. 1, lett. b-ter) e art. 73, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche attraverso il recupero di annessi agricoli, il Programma aziendale è presentato dall’imprenditore agricolo professionale al Comune con le modalità ed i contenuti di cui all’articolo 7.

2. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo e

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Art. 5 - Superfici fondiarie minime (art. 73, commi 2 e 4 e art. 82, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all’articolo 73 della l.r. 65/2014, oppure da mantenere in produzione in caso di mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici aziendali, di cui all’articolo 82, in assenza di tali definizioni nel PTC o nel PTCM sono le seguenti:

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Art. 6 - Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (art. 73, c. 5 della l.r. 65/2014)

1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all’articolo 5 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative.

2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 è consentita per fondi sprovvisti di ann

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Art. 7 - Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

1. Il programma aziendale è presentato dall’avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio mediante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell’ARTEA.

2. Il comune richiede il parere di cui all’articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014, di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti utilizzando la modulistica predisposta dal settore regionale competente. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 13 della l.r. 65/2014, esso è approvato secondo le procedure stabilite all’articolo 111 della l.r. 65/2014 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

3. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

4. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 65/2014 e, nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, il programma deve contenere una apposita documentazione, anche al fine di dimostrare l’eventuale superamento dei criter

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Art. 8 - Gestione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74 della l.r. 65/2014)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell’atto d’obbligo o della convenzione connessi, previa com

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Art. 9 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunali (art. 74 della l.r. 65/2014)

1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5, devono essere computate le super

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Art. 10 - Modifiche al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con procedimenti semplificati (art. 74, c. 12 della l.r. 65/2014)

1. Nei casi previsti dall’articolo 74, comma 8 della l.r. 65/2014, a condizione che siano mantenuti l’indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite in ogni tempo varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3, relativamente alle seguenti modifiche:

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Art. 11 - Modalità per l’utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell’attività agricola (art. 75, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. L’imprenditore agricolo, in attività ed iscritto alla CCIAA che intende utilizzare immobili industriali o commerciali, di cui all’articolo 99, comma 1, lettere b), c) e f) della l.r. 65/2014, per lo svolgimento dell’attività agricola anche per periodi di tempo determinati, presenta, ai fini della verifica del rispetto delle norm

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Art. 12 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale (art. 78, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. N17

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permane

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Art. 13 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (art. 78, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all’articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014, è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo. N21

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

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Art. 13-bis - Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’articolo 34-bis della l.r. 3/1994 (articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014)

N8

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti:

a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della

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Art. 13-ter - Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1 della l.r. 65/2014)

N31

1. Per il mutamento di destinazione

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Art. 14 - Disposizioni transitorie (art. 240-bis della l.r. 65/2014)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 240 bis, comma 1 del

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Art. 15 - Abrogazioni e norma finale (art. 245, c.1 della l.r. 65/2014)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), d

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