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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 24/07/2018, n. 39/R
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- D.P.G.R. 12/08/2020, n. 87/R
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PreamboloVisto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l'articolo 216; Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata; Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio); Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018; |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto del regolamento. Ambito di applicazione.1. In attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. |
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CAPO II - Parametri urbanistici ed edilizi |
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Art. 2 - Indice insediativo residenziale (voce n. 43 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 43 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice insediativo residenziale" (IR) il parametro che esprime il quantitativo di superficie edificabile (o edificata) (SE), oppure di |
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Art. 3 - Superficie territoriale (voce n. 1 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie territoriale" (ST) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territor |
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Art. 4 - Superficie fondiaria (voce n. 2 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 2 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie fondiaria" (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. È c |
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Art. 5 - Dotazioni territoriali (voce n. 6 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 6 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono "dotazioni territoriali" (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli |
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Art. 6 - Indice di edificabilità territoriale (voce n. 3 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 3 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di edificabilità ter |
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Art. 7 - Indice di edificabilità fondiaria (voce n. 4 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 4 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di edificabilità fon |
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Art. 8 - Superficie totale (voce n. 12 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 12 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie totale" (STot) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale este |
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Art. 9 - Superficie lorda (voce n. 13 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 13 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie lorda" (SL) la somma d |
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Art. 10 - Superficie edificabile (o edificata) (voce n. 44 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 44 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie edificabile (o edificata)" (SE) la porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali. 2. La superficie edificabile comprende: a) la somma delle superfici utili (SU) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); b) la somma delle superfici accessorie (SA) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferimento alle porzioni nel seguito specificate: b.1) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi; b.2) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti; |
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Art. 11 - Superficie calpestabile (voce n. 17 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 17 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie calpestabile" (SCal) l |
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Art. 12 - Superficie utile (voce n. 14 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 14 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie utile" (SU), nel rispetto della definizione di "superficie utile abitabile" (Su) di cui all'articolo 3, D.M. 10 maggio 1977, n. 801 del d.m.ll.pp., la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pil |
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Art. 13 - Superficie accessoria (voce n. 15 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 15 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie accessoria" (SA), nel rispetto della definizione di "superficie non residenziale destinata a servizi e accessori" (Snr) di cui all’ articolo 2, D.M. 10 maggio 1977, n. 801 del d.m.ll.pp., la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) (SA = SCal - SU). 3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi: |
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Art. 14 - Superficie complessiva (voce n. 16 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 16 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie complessiva" (SCom), nel ri |
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Art. 15 - Superficie coperta (voce n. 8 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 8 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie coperta" (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50. 2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (SC) le logge o loggiati, i portici o porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline |
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Art. 16 - Indice di copertura (voce n. 11 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 11 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di copertura" (IC) il rapp |
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Art. 17 - Altezza del fronte (voce n. 27 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 27 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza del fronte" (HF) l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio delimitata: - all'estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. |
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Art. 18 - Altezza dell'edificio (voce n. 28 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 28 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza dell'edificio" (HMax) l'a |
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Art. 19 - Altezza utile (voce n. 29 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 29 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza utile" (HU) l'altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti all'orditura prin |
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Art. 20 - Altezza lorda (voce n. 26 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 26 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza lorda" (HL) la differenza |
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Art. 21 - Numero dei piani (voce n. 25 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 25 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "numero dei piani" (NP) il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialm |
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Art. 22 - Volume totale o volumetria complessiva (voce n. 19 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 19 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume totale o volumetria complessiva" (VTot) il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (STot) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (HL). |
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Art. 23 - Volume edificabile (o edificato) (voce n. 45 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 45 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume edificabile (o edificato)" (VE) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale. 2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la media ponderale delle altezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrisp |
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Art. 24 - Volume virtuale (voce n. 46 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 46 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume virtuale" (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell'edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unità immobiliare per la relativa altezza virtuale. 2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume: a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale è calcolato con riferimento all'intero edificio; b) la superficie edificabile (o edificata) (SE) se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla singola unità immobiliare. |
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Art. 25 - Superficie permeabile (voce n. 9 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 9 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie permeabile" (SP) la porzione di superficie territoriale (ST) o di su |
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Art. 26 - Indice di permeabilità (voce n. 10 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 10 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di permeabilità" (IPT/IPF) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) (indice di permeabilità territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilità fondiaria). |
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CAPO III - Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi |
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Art. 27 - Complesso edilizio (voce n. 1 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "complesso edilizio" un insieme di edifici, pertinenze e parti di uso com |
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Art. 28 - Edificio (o fabbricato) (voce n. 32 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 32 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "edificio (o fabbricato)" una cost |
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Art. 29 - Edificio unifamiliare (voce n. 33 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 33 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "edificio unifamiliare" un edificio costituito da un'unica unità immobiliare |
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Art. 30 - Unità immobiliare (voce n. 2 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "unità immobiliare" un insieme di locali e spazi tra loro collegat |
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Art. 31 - Organismo edilizio (voce n. 3 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "organismo edilizio" l'unità immobiliare, o l'edificio, oppure il |
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Art. 32 - Pertinenza (voce n. 34 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 34 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "pertinenza" un'opera o manufatto |
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Art. 33 - Involucro edilizio (voce n. 4 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "involucro edilizio" la figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza. 2. L'involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali |
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Art. 34 - Sagoma (voce n. 18 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 18 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "sagoma" la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50. 2. La sagoma è delimitata: nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata; nelle parti laterali dal profilo perimetrale esterno fuori terra dell'edificio o manufatto edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte inferiore dalla q |
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Art. 35 - Lotto urbanistico di riferimento (voce n. 5 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. |
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Art. 36 - Sedime (voce n. 7 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 7 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "sedime" l'impronta a terra dell'edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza. |
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Art. 37 - Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale (voce n. 6 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale" i quantitativi di aree per par |
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Art. 38 - Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione (voce n. 7 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione" i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla cr |
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Art. 39 - Dotazioni di parcheggio pubblico (voce n. 8 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "dotazioni di parcheggio pubblico" i quantitativi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di fo |
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Art. 40 - Distanze (voce n. 30 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 30 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "distanza" la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento |
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Art. 41 - Carico urbanistico (voce n. 5 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 5 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "carico urbanistico" il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attua |
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CAPO IV - Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni |
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Art. 42 - Abbaino (voce n. 9 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "abbaino" un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato p |
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Art. 43 - Balcone (voce n. 35 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 35 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "balcone" un elemento edilizio praticabile e aperto su alme |
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Art. 44 - Ballatoio (voce n. 36 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 36 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "ballatoio" un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in ag |
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Art. 45 - Bow-window (voce n. 10 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "bowwindow" la porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su pi |
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Art. 46 - Cantine (o scantinati) (voce n. 11 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "cantine (o scantinati)" i locali accessori, interrati o prevalentement |
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Art. 47 - Copertura (voce n. 12 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "copertura" la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufat |
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Art. 48 - Intercapedini (voce n. 13 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "intercapedini" gli spazi variamente configurati - delimitati da strutt |
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Art. 49 - Intradosso (voce n. 14 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "intradosso" il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o |
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Art. 50 - Loggia/loggiato (voce n. 37 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 37 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "loggia/loggiato" un elemento edil |
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Art. 51 - Parti condominiali o di uso comune (voce n. 15 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "parti condominiali o di uso comune" i locali o gli spazi variamente co |
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Art. 52 - Pensilina (voce n. 38 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 38 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "pensilina" un elemento edilizio a |
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Art. 53 - Piano o locale fuori terra (voce n. 20 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 20 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "piano o locale fuori terra" un pi |
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Art. 54 - Piano o locale seminterrato (voce n. 21 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 21 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "piano o locale seminterrato" un piano o l |
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Art. 55 - Piano o locale interrato (voce n. 22 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 22 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "piano o locale interrato" un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato |
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Art. 56 - Portico/porticato (voce n. 39 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 39 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "portico/porticato" un elemento edilizio coperto situato al piano terreno o a |
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Art. 57 - Serra solare (voce n. 16 dell'Allegato 2)1. Ai fini del presente regolamento si definisce "serra solare" un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità |
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Art. 58 - Soppalco (voce n. 24 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 24 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "soppalco" una partizione orizzont |
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Art. 59 - Sottotetto (voce n. 23 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 23 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "sottotetto" lo spazio compreso tra |
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Art. 60 - Terrazza (voce n. 40 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 40 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "terrazza" un elemento edilizio sc |
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Art. 61 - Tettoia (voce n. 41 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 41 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "tettoia" un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione p |
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Art. 62 - Veranda (voce n. 42 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 42 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "veranda" un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chi |
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Art. 63 - Volume tecnico (voce n. 31 dell'Allegato 1)1. In recepimento della voce n. 31 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono "volumi tecnici" i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell'edificio o dell'unità immobiliare (idrico, |
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CAPO V - Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 64 - Tempi e modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi ai parametri e alle definizioni di cui ai capi II, III e IV del presente regola |
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Art. 65 - Tempi e modalità per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica1. Il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi fino all'adeguament |
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Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente regolamento non si applica: a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle gen |
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Art. 68 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollett |
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Allegato 1 - Quadro delle definizioni uniformi
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Allegato 2 - Ulteriori specificazioni tecnico-applicative di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi
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