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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 21/05/2018, n. 524
Deliberaz. G.R. Toscana 21/05/2018, n. 524
Deliberaz. G.R. Toscana 21/05/2018, n. 524
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giungo 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in data 20 ottobre 2016; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l'articolo 106, comma 3 che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento edilizio tipo nel rispetto degli accordi di cui al punto precedente; Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio); Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22/2/2018; Premesso che: - in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, nell'ambito della Conferenza Unificata, l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni, con cui è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che costituiscono livelli essenziali delle prestaz |
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Allegato A - Schema di regolamento edilizio tipo1. Il presente schema stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio della Toscana il contenuto dei regolamenti edilizi comunali, in recepimento dell'intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed in attuazione dell'articolo 106, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi al presente schema, entro il termine di centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente atto. 3. Il regolamento edilizio comunale si articola in due Parti: a) nella Prima Parte, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; b) nella Seconda Parte, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio regionale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9; 4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 216 della L.R. 65/2014, comprensivo del quadro delle definizioni uniformi di cui all'Allegato B al presente atto; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) la modulistica edilizia unificata; e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1) ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; e.2) ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); e.3) alle servitù militari; e.4) agli accessi stradali; e.5) alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6) ai siti contaminati; f) alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; g) alle discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. 5. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, di cui al precedente paragrafo, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale. 6. La Seconda Parte dei regolamenti edilizi ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. 7. Le amministrazioni comunali, nell'esercizio della propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, |
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Allegato B - Quadro delle definizioni uniformiParte di provvedimento in formato grafico |
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