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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 12/08/2016, n. 60/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6; Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 19/05/2016; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 569 del 14 giugno 2016; Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 812; |
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare: a) le modalità di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree; b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;; |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la |
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Art. 3 - Concessione1. Salvo disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l’uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa. 2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente “del settore regionale”N2 |
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Art. 4 - Accorpamento di concessioni |
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Art. 5 - Durata della concessione1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni. 2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l’esercizio di una pubblica funzione o per garanti |
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Art. 6 - Compatibilità idraulica e titolo per la concessione1. Per l’utilizzo dell’area demaniale oggetto di concessione, l’autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta c |
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Art. 8 - Concessione per l’utilizzo del demanio idrico1. N30 Le concessioni per l’utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l’occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell’alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d’acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti: |
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Art. 9 - Elenco aree demaniali da affidare in concessione1. La Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare i |
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Art. 10 - Soggetto concessionario1. La domanda di concessione è presentata da persone fisiche in forma singola o associata |
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Titolo II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE |
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Art. 11 - Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree1. La concessione può essere rilasciata: a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all’articolo 9 da parte della Giunta regionale; b) su istanza di parte. 2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l’avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell’espletamento della procedura di assegnazione, all’Albo Pretorio del Comune in cui si trova l’area, sul BURT, sul sito internet della Regione. |
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Art. 12 - Procedura di assegnazione su istanza di parte1. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l’ammissibilità della domanda di concessione, rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.N5 2. L’avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare: |
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Art. 13 - Assegnazione diretta1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi: a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità; b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l’accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde; |
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Art. 14 - Domanda di concessione e trattamento dei dati personali1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata al settore competente nel cui territorio insistono le aree o la parte prevalente di esse |
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Art. 15 - Oggetto e contenuto della domanda di concessione1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione, secondo la modulistica predisposta ai sensi dell’articolo 14 comma 1. 2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere a), b) N16 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all’articolo 89 del decreto l |
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Art. 16 - Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 apr |
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Art. 17 - Termine di conclusione del procedimento1. Il procedimento si conclude in: |
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Art. 18 - Criteri per la selezione delle domande1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.N5 |
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Art. 19 - Criteri di priorità1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) domanda presentata da enti pubblici |
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Art. 20 - Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa d |
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Art. 21 - Coordinamento tecnico1. “In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in mat |
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Art. 22 - Oneri del concessionario1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell’eventuale garanzia finanziaria. 2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario: a) assume la custodia dell’area demaniale in |
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Art. 23 - Obblighi del concessionario al termine della concessione1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine “per”N2 |
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Art. 24 - Disciplinare di concessione1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concessionario; b) l’uso a cui l’area è destinata; d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere; e) i termini entro i quali il concessionario dovrà i |
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Art. 25 - Rinnovo1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’articolo 13, comma 1 lettere a), b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. 2. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concession |
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Art. 26 - Diniego di rinnovo1. Il rinnovo della concessione non è ammesso, “nei seguenti casi”N2: |
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Art. 27 - Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell’articolo 24 N19, il settore competente provvede: |
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Titolo III - CANONI E GARANZIE FINANZIARIE |
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Art. 28 - Canoni di concessione1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L’imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). N28 2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pa |
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Art. 29 - Canoni ridotti ed agevolati1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l’area richiesta |
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Art. 30 - Canone ricognitorio1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi: |
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Art. 31 - Cauzione1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l’amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate. 2. L’importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere infer |
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Art. 32 - Garanzie finanziarie1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l’esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia fin |
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Art. 33 - Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone. 2. Gli enti pubblici |
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Art. 34 - Oneri istruttori1. Gli oneri N22 per l’espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concession |
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Art. 35 - Criteri per la determinazione dei canoni di concessione1. I canoni “di”N2 concessione di cui al presente regolamento sono determinati sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a) della l.r.80/2015, in particolare con riferimento : a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all’articolo 7; b) valore al metro lineare per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e); c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti; d) valore al metr |
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Titolo IV - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE |
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Art. 36 - Subentro nella titolarità della concessione1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. E’ ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi: a) morte del concessionario; |
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Art. 37 - Rinuncia1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell’atto di concessione, previa presentazion |
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Art. 39 - Sdemanializzazioni1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all’agenz |
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Titolo V - SANZIONI |
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Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 41 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 01 gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia co |
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Art. 42 - Rideterminazione dei canoni per l’anno 20161. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle conc |
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Art. 43 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni st |
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Art. 44 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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