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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 07/01/2019, n. 14
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- Deliberaz. G.R. 15/06/2020, n. 721
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto del presidente della repubblica 1° novembre 1959 n. 1363 "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta"; Visto l'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e l'articolo 61 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi; Visto l'articolo 114, del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che ai sensi del comma 5 della succitata disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento; Considerato altresì, che nelle more dell'adozione del decreto interministeriale sopracitato, continua ad applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell' |
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Allegato - Disciplinare tecnico amministrativo per la predisposizione, approvazione e attuazione dei progetti di gestione degli invasi1. Normativa di riferimento 1.1. Inquadramento generale Il quadro normativo generale in materia materia di progettazione, costruzione esercizio dei bacini di ritenuta gestione dei relativi invasi è costituito dalle alle seguenti fonti: - D.P.R. 1363/1959 "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta". - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004 "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e ss. mm. ed ii. nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo". Di seguito indicato come "D.M. 2004". - D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - articolo 114 ed articolo 138, comma 7; parte sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente". - L.R. 88/1998 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 112/1998" - articolo 20. - L.R. 64/2009 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo". - Regolamento regionale 18/R/2010 "Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della L.R. 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)". - DM 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo). - Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. n. 691/2013 (pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63), art. 41-bis "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo". 1.2. Disciplina specifica di riferimento in materia di gestione degli invasi 1.2.1. Normativa statale La disciplina relativa alla predisposizione e presentazione del progetto di gestione degli invasi in caso di operazioni di svaso sghiaiamento e sfangamento trova il proprio fondamento nell'articolo 114 commi da 2 a 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione (PdG) è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse (comma 2). Il progetto di gestione deve altresì individuare le eventuali modalità di manovra degli organi di scarico per assicurare la tutela del corpo ricettore (comma 3) ed è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto ministeriale (comma 4) Il progetto di gestione è approvato dalla Regione, previo parere dell'Amministrazione competente alla vigilanza e sicurezza, e sentiti ove necessario gli enti gestori delle aree protette interessate, entro sei mesi dalla sua trasmissione; decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il progetto si intende approvato (silenzio/assenso), fatta salva la possibilità della Regione e degli altri enti sopraindicati di dettare prescrizioni, anche trascorso tale termine. Per le dighe di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 112/1998 il progetto di gestione è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex R.I.D.) perché venga recepito nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 1363/1959. (comma 5). Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento nei limiti indicati nel progetto stesso e con le relative prescrizioni (comma 6). Al fine di privilegiare la rimozione meccanica piuttosto che il rilascio in alveo tramite gli organi di scarico, la norma prevede la facoltà per le amministrazioni di stabilire importi e modalità agevolate nell'ambito delle definizione dei canoni per le concessioni di inerti (comma 7). Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento non devono pregiudicare gli usi in atto a valle né gli obiettivi di qualità ambientale né gli obiettivi di qualità a specifica destinazione (comma 9). Ai sensi dell'articolo 170, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4, continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo), pubblicato su GU n. 269 del 16-11-2004), di seguito denominato "DM 2004". Ai sensi dell'articolo del 7 del D.M. 2004, le previsioni contenute nel progetto di gestione non si applicano per le manovre di emergenza e per l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico la cui esecuzione è tuttavia subordinata alle condizioni e prescrizioni previste dallo stesso articolo 7 dello stesso D.M. 2004. 1.2.2. Assoggettamento alla presentazione del progetto di gestione secondo i criteri del D.M. 2004 L'articolo 1, comma 1 del D.M. 2004 assoggetta alla propria disciplina tutti gli sbarramenti soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959 n. 1363 e s.m.i., ovvero gli sbarramenti che determinano un bacino di volume superiore a 100.000 metri cubi o aventi un'altezza superiore a 10 metri e quindi: a) gli invasi di classe D (aventi altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi) e gli invasi di classe E (aventi altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi) come descritte all'articolo 3 del D.P.G.R. 18/R/2010; b) le dighe di competenza statale (aventi altezza superiore a 15 metri con volume d'invaso superiore a 1.000.000 metri cubi). Pertanto il combinato disposto dell'articolo 114, comma 8 e dell'articolo 170, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 30 giugno 2004 prevede che i gestori degli invasi esistenti assoggettati al D.P.R. 1363/1959 che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal D.M. 2004, siano tenuti a presentare il progetto di gestione prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, secondo i criteri dettati dal D.M. 2004 medesimo, oppure, qualora il progetto non sia stato presentato in precedenza, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, secondo i criteri fissati dallo stesso decreto. Pertanto, in ottemperanza alla disciplina nazionale, qualsiasi operazione specifica di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo potrà avvenire solo successivamente all'approvazione del progetto di gestione, pena l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 133,comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria). Per quanto concerne la realizzazione di nuovi invasi, sino all'emanazione del citato decreto di cui all'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, trova applicazione quanto disposto all'articolo 6 del D.M. 2004. Pertanto, i fogli condizione per l'esercizio e la manutenzione dei nuovi impianti, devono essere corredati dal progetto di gestione redatto secondo quanto disposto dal medesimo D.M. 2004. Successivamente all'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 152/2006, si applicheranno integralmente le disposizioni ivi contenute. L'articolo 1, comma 2 del D.M. 2004 per gli sbarramenti non soggetti alle norme del D.P.R. 1363/1959 (riconducibili agli invasi di classe A, B e C, così come descritte all'articolo 3 del Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n. 18/R/2010) rimette alle Regioni, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, l'individuazione di quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto medesimo e l'indicazione di quali norme dello stesso decreto siano da applicare, fermo restando che "Le attività di svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualità dell'acqua invasata e del corpo recettore". Oltre alle competenze di cui all'articolo 8 relative al Piano di Tutela, il D.M. 2004 prevede, inoltre, all'articolo 4, che le Regioni, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, coordinino le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti. 1.2.3. Disposizioni regionali L'articolo 20 della L.R. 88/1998 rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale, l'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 2004, di disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) - di seguito denominati "invasi minori" - indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale. Rientrano in tale categoria gli invasi ricadenti nelle seguenti classi, individuate ai sensi del D.P.G.R. 18/R/2010: - Invasi di classe A (aventi altezza superiore a 2 metri e inferiore o uguale a 5 metri “o volume d'invaso”N1 superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi) - Invasi di classe B (aventi altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri “o volume d'invaso”N1 superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi) - Invasi di classe C (aventi altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri “o volume d'invaso”N1 superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi) |
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