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Deliberaz. G.R. Toscana 10/01/2022, n. 13

Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 25/07/2022, n. 866
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Viste:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che, all'articolo 5, disciplina la valutazione di incidenza;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24,/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 e alla L.R. 10/2010" che, tra l'altro, detta la disciplina del sistema regionale della biodiversità attuando a livello regionale le norme comunitarie e statali sopra richiamate;

Richiamate:

- la Delib.G.R. n. 644/2004, che definisce specifiche norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tu tela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);

- la Delib.G.R. n. 454/2008, con la quale sono stati approvati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS);

- la Delib.G.R. n. 916/2011, che prevede specifici criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali e forme semplificate per la presentazione dello studio di incidenza ambientale, in base alle tipologie di interventi nei diversi Siti Natura 2000;

- la Delib.G.R. n. 1006/2014, con cui si integra la richiamata Delib.G.R. n. 644/04 con specifico riferimento ai nuovi Siti Natura 2000 istituiti dal 2004 in avanti;

- la Delib.G.R. n. 1223/2015, con cui sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

- la Delib.G.R. n. 1346/2015, che definisce i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta, in attuazione degli articoli 52, 87 e 88 della L.R. 30/2015;

- la Delib.G.R. n. 119/2018, con cui sono state definite specifiche modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123-bis della L.R. 30/2015 ed è stato approvato un elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Richiamato inoltre il principio di precauzione, contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sovrintende alle valutazioni di incidenza effettuate dagli uffici competenti e che trova applicazione ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza il verificarsi di interferenze significative negative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui Siti della Rete Natura 2000;

Preso atto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4", con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, quale strumento di indirizzo, indicando criteri e requisiti comuni per l'es

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Allegato A - pre-valutazioni - Piani/programmi/progetti/interventi/attività ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, e procedure semplificate di VincA

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - condizioni d'obbligo - Elenco di eventuali condizioni d'obbligo orientate a mantenere le possibili incidenze sui siti Natura 2000 sotto il livello di significatività

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - proponente - Modello per la presentazione dell'istanza di Screening di Incidenza e/o Nulla Osta e/o Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico e/o Autorizzazione/Altro Atto di Assenso comunque denominato per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività in Siti Natura 2000, siti di interesse regionale e/o Aree protette di competenza regionale

N1

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Allegato D - valutatore - Modello per la valutazione delle istanze di screening di VIncA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività

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Allegato E - procedure - Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di VincA/Nulla osta/Autorizzazione relative a piani/Programmi/progetti/Interventi/Attività

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F - oneri - Modalità di Determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all’art. 123 della L.R. 30/2015

N1

 

1. Premessa

Il presente allegato quantifica gli oneri istruttori di cui all'articolo 123 della L.R. 30/2015 e fornisce indicazioni sulle relative modalità di pagamento.

La quantificazione degli oneri si differenzia in base alla tipologia di titolo da rilasciare (Valutazione di Incidenza Ambientale/Nulla Osta/altro atto di assenso) ed alla complessità del progetto, ritenuta proporzionale al valore complessivo dell'opera/intervento. Si stabilisce di non tenere conto, ai fini di tale quantificazione, delle caratteristiche naturalistiche delle zone di localizzazione del/i progetto/i, per evitare di complicare eccessivamente le modalità di calcolo degli oneri, nonché le conseguenti verifiche di corretta applicazione dei medesimi.

Non si procede al versamento di ulteriori oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I soggetti gestori di aree protette nazionali facenti funzione di organismi di gestione dei siti Natura 2000 provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli Enti Parco Regionali si attengono alle presenti disposizioni fatte salve diverse determinazioni dei rispettivi Consigli Direttivi, opportunamente motivate, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

 

2. Attestazione di pagamento

In allegato a ciascuna istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VlncA), Nulla Osta o altro atto di assenso comunque denominato previsto dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette, con riferimento alle procedure di cui agli articoli 87, 88 e 52 della L.R. 30/2015, deve essere presentato al soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione/altro atto di assenso conclusivo del procedimento, l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori: detto versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

 

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

3.1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo.

3.2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato, il proponente è tenuto a presentare gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.

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