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L. P. Trento 06/07/2023, n. 6

Interventi a sostegno del sistema economico trentino.
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CAPO I - Disposizioni generali
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Sezione I - Obiettivi e ambito applicativo
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Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Questa legge, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, disciplina gli interventi della Provincia nell'economia trentina con gli obiettivi, attraverso un approccio selettivo, di:

a) consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva provinciale;

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Art. 2 - Oggetto

1. La Provincia persegue le finalità di questa legge attraverso gli interventi disciplinati dal capo II e le misure agevolative disciplinate dal capo III, organizzate in linee d'intervento, in relazione ai seguenti obiettivi:

a) l'attrazione, l'insediamento e lo svilup

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Art. 3 - Beneficiari degli interventi

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole imprese, nonché delle microimprese, delle medie imprese e delle grandi imprese rispondenti alla definizione dettata dalla disciplina eur

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Art. 4 - Tipologie d'intervento

1. Per la realizzazione delle finalità di questa legge sono individuate le seguenti tipologie d'intervento da parte della Provincia a favore delle imprese:

a) contributo in conto capitale;

b) contributo in conto interessi;

c) contribu

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Sezione II - Programmazione, criteri generali per l'attuazione e gestione degli interventi
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Art. 5 - Programmazione e coordinamento degli interventi

1. La Giunta provinciale realizza le singole misure d'intervento, compatibilmente con le risorse stanziate a bilancio provinciale, in conformità al documento di economia e finanza provinciale e agli altri strumenti di programmazione.

2. Nell'ambito della programma

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Art. 6 - Criteri per l'attuazione degli interventi

1. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attuazione di questa legge mediante disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e mediante disposizioni specifiche per singoli interventi. Le disposizioni possono anche essere differenziate per settori economici. Gli interventi previsti da questa legge, inoltre, possono essere realizzati tramite l'indizione di avvisi e bandi, che possono prevedere criteri e procedure specifici e distinti.

2. In particolare, la Giunta provinciale può individuare:

a) i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 3; beneficiano degli interventi previsti da questa legge le imprese che indicano e conseguentemente adottano, al momento della domanda di contributo, il contratto collettivo utilizzato nei confronti dei propri dipendenti all'atto dell'assunzione; tale contratto deve rientrare tra quelli che la Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, individua fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale;

b) le modalità e le condizioni di presentazione delle domande, anche eventualmente in forma congiunta, nonché la relativa documentazione;

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Art. 7 - Gestione degli interventi e soggetti del sistema di incentivazione

1. La Provincia gestisce gli interventi e le misure agevolative di questa legge con le seguenti modalità:

a) gestione diretta, anche mediante le agenzi

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CAPO II - Interventi per l'attrazione, l'insediamento e lo sviluppo delle imprese
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Art. 8 - Interventi a favore della localizzazione produttiva

1. Per sostenere e promuovere la localizzazione produttiva delle imprese nel territorio provinciale la Provincia attiva i seguenti interventi:

a) l'acquisizione,

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Art. 9 - Aree e strutture produttive

1. La Provincia e i comuni acquisiscono o acquisiscono e infrastrutturano, o eventualmente infrastrutturano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

2. La Provincia, inoltre, può infrastrutturare aree di proprietà sua, dei comuni o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta o se questo è previsto dagli strumenti urbanistici, con il loro assenso sul progetto di infrastrutturazione. L'infrastrutturazione può essere parzialmente realizzata anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di infrastrutturazione sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 6, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. La Provincia, inoltre, può acquisire le aree necessarie per ['infrastrutturazione, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione idonee a garantire o a migliorare l'accesso e l'utilizzo dei lotti dove è previsto l'insediamento di attività economiche, purché queste opere siano previste dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati. L'avvio della procedura espropriativa dev'essere preceduto da specifiche c

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Art. 10 - Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese

1. La Provincia promuove con le imprese italiane o estere di qualsiasi dimensione, che stabiliscono almeno un'unità operativa sul territorio provinciale, la sottoscrizione di accordi per l'insediamento e lo sviluppo, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e progra

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Art. 11 - Attrazione di investimenti esteri

1. La Provincia promuove interventi nel campo dell'attrazione degli investimenti esteri in Trentino, volti a:

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Art. 12 - Interventi di sistema per l'internazionalizzazione

1. La Provincia promuove la realizzazione di eventi e progetti organici finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione in mercati esteri di filiere, d

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CAPO III - Linee d'intervento
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Sezione I - Interventi a favore della patrimonializzazione delle imprese e della costruzione di relazioni tra imprese
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Art. 13 - Linea d'intervento perii rafforzamento patrimoniale

1. La linea d'intervento per il rafforzamento patrimoniale è volta a sostenere le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale, per favorire la competitività e il ruolo delle aziende trentine n

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Art. 14 - Interventi per la costituzione di forme di cooperazione avanzata

1. Con l'obiettivo di far crescere le imprese del territorio sono sostenuti i progetti delle piccole e medie imprese volti alla realizzazione di forme di cooperazione avanzata tra imprese che prevedano l'aggregazione in reti o la costituzione di consorzi per:

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Sezione II - Interventi per l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e per l'accesso al credito
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Art. 15 - Linea d'intervento per la finanza d'impresa

1. La linea d'intervento per la finanza d'impresa è volta a sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, la linea d'intervento per la finanza d'impresa è costituita dalle seguenti misure:

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Art. 16 - Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese la Provincia supporta io sviluppo dei confidi presenti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla

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Sezione III - Interventi per gli investimenti aziendali
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Art. 17 - Linea d'intervento per gli investimenti nell'economia

1. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è diretta a sostenere il consolidamento e la crescita del sistema economico.

2. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali, come definiti

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Art. 18 - Interventi a favore del salvataggio, della ristrutturazione e per fronteggiare crisi di sistema

1. Per garantire il livello occupazionale delle imprese la Provincia può concedere, coinvolgendo obbligatoriamente anche le organizzazioni sindacali, aiuti fina

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Sezione IV - Interventi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
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Art. 19 - Linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

1. La linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione è diretta ad accrescere la competitività e la produttività delle imprese del territorio.

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Sezione V - Interventi per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese
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Art. 20 - Linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese

1. La linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese è diretta a sostenere lo sviluppo delle imprese.

2. La linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese è costituita dalle seguenti misure:

a) aiuti per servizi di consulenza;

b) aiuti per l'assunzione

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Art. 21 - Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale, la Provincia può concedere aiuti ai centri di assistenza tecnica alle impr

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Sezione VI - Interventi per l'avvio di nuova imprenditorialità
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Art. 22 - Linea d'intervento perii sostegno della nuova imprenditorialità

1. La linea d'intervento per la nuova imprenditorialità è diretta a sostenere la nascita di nuove imprese sul territorio provinciale.

2. La linea d'intervento per la nuova imprenditorialità è costituita dalle seguenti misure:

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Sezione VII - Agevolazioni fiscali
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Art. 23 - Agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. La Provincia, attraverso apposite disposizioni legislative, può individuare specifiche agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività

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CAPO IV - Valutazione delle domande, obblighi, controlli e decadenze
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Sezione I - Valutazione delle domande
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Art. 24 - Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande relative agli interventi previsti da questa legge sono presentate alla Provincia, secondo le disposizioni attuative previste dagli articoli 6 e 7, per il tramite di strumenti telematici.

2. La Provincia provvede all'istruttoria della domanda d'intervento e di misure agevolative, nonché alla concessione e all'erogazione dell'agevolazione e ai relativi controlli. L'attività istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione possono essere affidati a enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, nonché a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà per lo svolgimento delle predette attività, nel rispetto delia legislazione provinciale e statale che disciplina l'attività contrattuale.

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Art. 25 - Procedure di istruttoria da parte di enti terzi

1. I soggetti terzi a cui è affidata l'attività istruttoria, o parte di essa, nonché l'erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, devono rispettare questa legge, nonché i criteri approvati ai sensi dell'articolo 6, e ogni altra disposizione attuativa.

2. Il rapporto tra la Provincia e i soggetti terzi è regolato da un'apposita convenzione.

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Sezione II - Obblighi, controlli e decadenze
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Art. 26 - Obblighi dei beneficiari di aiuti

1. Fermi restando i vincoli previsti dall'articolo 9, commi 12 e 13, la concessione degli aiuti previsti da questa legge comporta i seguenti obblighi, che possono essere specificati e integrati con la deliberazione prevista dall'articolo 6 e consistono in:

a) non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione d'uso i beni materiali o immateriali in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi, per i periodi stabiliti con la deliberazione prevista dall'articolo 6 in relazione alla fattispecie, tra un minimo di tre e un massimo di dieci anni; per i beni mobili il pe

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Art. 27 - Controlli

1. Il controllo sulle rendicontazioni e sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 26 e di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 6 è effettu

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Art. 28 - Decadenze

1. La decadenza degli aiuti, disposta per mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 26 e dei criteri attuativi degli aiuti, è disciplina

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CAPO V - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
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Art. 29 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere I) e m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), la Provincia è autorizzata al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e

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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "e con consorzi".

2. Nella lettera a-ter) del comm

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Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nu

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Art. 32 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Gli interventi a favore delle imprese previsti da questa legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, ag

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Art. 33 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogata la legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, ad eccezione degli articoli 11-ter, 15-bis, 23, 23-bis, 23-ter, 33, 34, 34-ter 1, 38-bis e 41. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

d)

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Art. 34 - Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.

 

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