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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 28/03/2009, n. 2
L. P. Trento 28/03/2009, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 28/05/2009, n. 6
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- L.P. 29/12/2017, n. 17
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Capo I - Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi |
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis |
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Art. 4 - Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); il contributo può inoltre essere concesso per altri interventi, individuati dalla deliberazione prevista dal comma 7, tra quelli che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), con l'esclusione delle nuove costruzioni, e dell'articolo 105 della medesima legge provinciale. 2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 le persone fisiche che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per gli interventi sulle singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, ed i condomini per gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese. 3. Il contributo discipl |
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Art. 5 - Art. 9 - Omissis |
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Art. 10 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)1-2. N7 |
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Art. 11 - Omissis |
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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 19.1, relativo allo sviluppo della larga banda, nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 101. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è inserito il seguente: “Art. 19.1 - Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda 1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall'articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest'articolo. 2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante: a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall'articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici; b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b); c) la concessione di contributi alla società prevista dall'articolo 19, ai sensi del comma 5 di quest'articolo; d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni. |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - Disposizioni in materia di politiche sociali |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: “Art. 6 bis - Tutela dei soggetti deboli 1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi: a |
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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 231. All'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo e il quarto periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: &ldquo |
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Art. 29 - Art. 34 - Omissis |
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Capo IV - Disposizioni in materia di attività economiche |
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Art. 35 - Art. 37 - Omissis |
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Art. 38 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)1. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave le parole: “ |
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Art. 39 - Art. 40 - Omissis |
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Art. 42 - Art. 43 - Omissis |
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Capo V - Omissis |
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Capo VI - Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste |
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Art. 50 - Modificazioni degli articoli 87 e 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono aggiunti i seguenti periodi: "Per utilizzare più razionalmente |
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Art. 51 - Omissis |
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Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli insediamenti storici è aggiunto il seguente: “4 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche sulla base di progetti preliminari o in sede di a |
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Art. 54 - Art. 55 - Omissis |
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Art. 56 - Disposizioni in materia di tariffa di depurazione1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8 sexi |
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Capo VII - Omissis |
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Capo VIII - Disposizioni in materia di attività culturali e istruzione |
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Art. 64 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali, le parole: “e di attrezzature” sono sostituite dalle seguenti: “, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori”. 2. La lettera h) del comma 1 dell'artic |
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Art. 65 - Art. 68 - Omissis |
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Capo IX - Disposizioni in materia di sanità e ricerca |
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Art. 70 - Art. 74 - Omissis |
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Capo X - Disposizioni finali |
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Art. 75 - Omissis |
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Art. 76 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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Tabelle da A a E - Omissis |
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