Articolo abrogato dalla L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

Art. 49 - Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

1. Dopo l'articolo 63 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

“Art. 63 bis - Altre azioni per la promozione della filiera trentina foresta - legno

1. La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società avente lo scopo di perseguire la massima valorizzazione del legno trentino e dei prodotti forestali, nonché di promuovere e rafforzare la filiera foresta - legno, in un'ottica di gestione sostenibile, anche attraverso progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo. Per il perseguimento di quest'obiettivo la Provincia assicura il pieno coinvolgimento nell'azione di promozione del Consiglio delle autonomie locali e dei comuni interessati a partecipare alla società.

2. Lo statuto della società deve consentire l'ingresso nel capitale sociale, a condizioni non discriminatorie, di tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di boschi situati nel territorio provinciale.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.”

Dalla redazione