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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 03/08/2018, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 17/05/2021, n. 7
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 23/12/2019, n. 13
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CAPO I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
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Art. 2 - Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Alla fine del comma 6-quater dell'articolo 14 della legge |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Inserimento dell'articolo 1-bis 5 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale perii Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), e modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Dopo l'articolo 1-bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente: "Art. 1-bis 5 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale 1. Le concessioni di grandi derivazioni |
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Art. 5 - Integrazione dell'articolo 53 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni) della legge provinciale 11 settembre 1998. n. 101. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente: "1.1. Il rinnovo dei titoli a derivare sca |
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Art. 6 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)1. Nel comma 4-ter dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 d |
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Art. 7 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Misure per il superamento del precariato1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) alla data del 31 dicembre 2020 abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3. N3 N2 2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relat |
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Art. 13 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato).1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provi |
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Art. 23 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Integrazione dell'articolo 55 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente: |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2". 2. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente: "Art. 20-bis - Commissione tecnica e presidente di gara 1. Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell'offerta tecnica e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica. Il regolame |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modificazione dell'articolo 6-bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nel comma 2 dell'articolo 6-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi". |
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Art. 30 - Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "1-bis. La carta di sintesi della pericolosità identifica e valuta i fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, anche in modo combinato tra loro, con riguardo all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tenendo conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi e del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse d |
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Art. 38 - Integrazione dell'articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione delta natura 2007)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente: |
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Art. 39 - Integrazioni dell'articolo 45 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. All'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: |
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Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)1. All'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c) del comma 2 le parole: "previsti dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8"; b) nella lettera d) del comma 2 le parole: "previsti dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal |
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Art. 41 - Art. 42 - Omissis
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CAPO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 43 - Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabelle e Allegato - Omissis
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