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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 27/01/2022, n. 1
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L. P. Trento 27/01/2022, n. 1
- L.P. 04/08/2022, n. 10
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CAPO I - Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) |
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Art. 1 - Modificazione del titolo della legge provinciale n. 9 del 19971. Il titolo della legge provinciale n. 9 del 1997 è so |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 01 nella legge provinciale n. 9 del 19971. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 01 - Oggetto 1. |
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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 19971. L'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Disposizioni urbanistiche |
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Art. 4 - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 2-bis - Tavolo di coordinamento 1. Al fine di garantire standard sempre più elevati di digitalizzazione e connettività nel territorio provinciale, assicurando la salvaguardia delle persone e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 2-ter nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 2-bis della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 2-quater nella legge provinciale n. 9 del 1997 |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 2-quinquies nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 2-quater della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 2-quinquies - Autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione 1. L'autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, e delle relative strutture, è rilasciata |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 2-sexies nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 2-quinquies della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 2-sexies - Disposizioni per la semplificazione e il coordinamento dei procedimenti amministrativi 1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché de |
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 2-septies nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 2-sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 2-septies - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica 1. La Provincia rende disponibile alle amministrazioni interessate, anche con ricorso a strumenti telematici, la domanda presentata ai sensi dell'articolo 2-quinquies, comma 2. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate verificano, ognuna per i profili di rispettiva competenza, la regolarità e la completezza della domanda e della relativa documentazione. 2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può richiedere al proponente le integrazioni necessarie a regolarizzare o completare la domanda presentata |
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Art. 10 - Inserimento dell'articolo 2-octies nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 2-septies della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 2-octies - Dichiarazione di pubblica utilità 1. L'autorizzazione unica per gl |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 19971 L'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Vigilanza e controlli 1. Le attività |
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Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 4-bis della legge provinciale n. 9 del 19971. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge provi |
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Art. 13 - Modificazione dell'articolo 5-bis della legge provinciale n. 9 del 19971. Il comma 1 dell'articolo 5-bis della legge provi |
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Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 5-ter della legge provinciale n. 9 del 19971. Il comma 1 dell'articolo 5-ter della legge provinciale n. 9 del 1997 è sostituito dal seguente: "1. Il regolamento previsto dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, detta le disposizioni attuative di questa legge e può prevedere ipotesi di esone |
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Art. 15 - Inserimento dell'articolo 5-quater nella legge provinciale n. 9 del 19971. Dopo l'articolo 5-ter della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente: |
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CAPO II - Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) e di disposizioni connesse |
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Art. 16 - Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 20041. Dopo il comma 11-sexies dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004 |
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Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 19.2 della legge provinciale n. 10 del 20041. Il comma 1 dell'articolo 19.2 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale |
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CAPO III - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) e di altre disposizioni connesse |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 19981. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998 è abrogata. 2. Il comma 3 dell'articolo 61 della legge provinci |
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Art. 20 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo la lettera w del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente: |
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Art. 21 - Integrazioni dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo la lettera d-ter) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente: |
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Art. 22 - Integrazione dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente: |
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Art. 23 - Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nella lettera m) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "e di impianti fissi di telecomu |
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Art. 24 - Abrogazione dell'articolo 37 del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)"1. L'articolo 37 del D.P.P. n. 8-61/Leg del 2017 è abrogato.
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 25 - Disposizioni transitorie1. Le modificazioni della legge provinciale n. 9 del 1997 contenute nel capo I, ad eccezione degli articoli 2-bis e 2-ter, e le modificazioni |
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Art. 26 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). 2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 15, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'a |
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