D. Pres.P. Trento 13/07/2010, n. 18-50/Leg. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Trento 13/07/2010, n. 18-50/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 13/09/2011, n. 14-72/Leg.
- D. Pres. P. 05/03/2012, n. 4-79/Leg.
- D. Pres. P. 15/11/2012, n. 23-98/Leg.
- D.P.G.P. 26/07/2013, n. 13-115/Leg.
- L.P. 14/05/2014, n. 3

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[Premessa]



Il Presidente della Provincia

- visto l'art. 53 de

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Capo I - Definizioni
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Art. 1 - Definizioni

1. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

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Capo II - Pareri obbligatori sulla qualità architettonica e disposizioni di coordinamento delle autorizzazioni paesaggistiche con i pareri delle commissioni edilizie
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Art. 2 - Criteri generali per l'individuazione degli interventi edilizi rilevanti

1. I piani territoriali delle comunità individuano gli interventi edilizi di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, non ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, da sottoporre al parere obbligatorio sulla qualità architettonica delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, in ba

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Art. 3 - Rilascio del parere sulla qualità architettonica da parte della commissione edilizia comunale

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale, i comuni con p

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Art. 4 - Disposizioni di coordinamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche e pareri delle commissioni edilizie

1. Le commissioni edilizie comunali, in sede di rilascio dei pareri di competenza, non possono preved

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Art. 4-bis. - Modulistica per la presentazione della domanda e disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

N11. Con deliberazione de

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Capo III - Disposizioni diverse in materia di pianificazione territoriale
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Art. 5 - Procedura semplificata per la modificazione del piano urbanistico provinciale

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge urbanistica provinciale, nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla Giunta provinciale di apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previste dal comma 4 del medesimo articolo, l'approvazione dei relativi provvedimenti avviene nel rispetto della seguente procedura:

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Art. 6 - Disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori generali.

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge urbanistica provinciale, questo articolo individua le varianti urgenti, le varianti non sostanziali e le varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento non computabili ai fini del rispetto del numero massimo di tre varianti in un biennio e adottabili nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale.

2. Si considerano urgenti le varianti conseguenti alle sentenze di a

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Art. 6-bis - Disposizioni transitorie in materia di procedimento di approvazione dei piani regolatori generali

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Art. 7 - Disposizioni concernenti i comuni ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio

1. Per i fini previsti dall'articolo 37, comma 4, della legge urbanistica provinciale, i comuni il cu

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Capo IV - Disposizioni in materia di piani attuativi
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Art. 8 - Piani attuativi

1. Questo capo reca le disposizioni regolamentari in materia di piani attuativi di iniziativa privata

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Art. 9 - Obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi

1. Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda l'obbligo di approvazione di un piano attuativo senza specificarne la tipologia, spetta all'amministrazione comunale la scelta del tipo di piano ritenuto più idoneo rispetto alle previsioni edificatorie dell'area.

2. La formazione di un piano attuativo, ove ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi, può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati, anche se non prevista come obbligatoria dal piano

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Art. 10 - Elementi dei piani attuativi

1. I piani attuativi, siano essi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di iniziativa mista pubblico-privata, sono costituiti dalle seguenti rappresentazioni grafiche:

a) stralcio delle previsioni degli strumenti di pianificazione locale in scala adeguata relativo alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le relazioni morfologiche, insediative e funzionali con le altre parti del territorio comunale;

b) planimetria generale descrittiva dello stato di fatto della zona interessata dall'intervento, con relativi dati catastali, comprendente le proprietà soggette al piano attuativo in scala adeguata alle dimensioni dell'area interessata al piano;

c) rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata in scala adeguata. Qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani-altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;N4

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Art. 11 - Contenuti dello schema di convenzione

1. Lo schema di convenzione relativo ai piani attuativi che richiedono l'esecuzione di opere di urbanizzazione indica:

a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria, nonché, ove richiesta dal comune, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie, che sono individuate in una apposita planimetria. Tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse;

b) i term

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Art. 12 - Varianti ai piani attuativi

1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo i proprietari delle aree interessate hanno la facoltà di chiedere varianti al piano qualora, per motivi derivanti da necessità di

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Art. 13 - Effetti del piano attuativo scaduto

1. L'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione nel termine di efficacia del piano attuativ

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Art. 14 - Termini per l'approvazione dei piani attuativi

1. Nei casi in cui il piano regolatore generale prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo

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Art. 15 - Decadenza della previsione dell'obbligo di piano attuativo

1. Decorso il termine per la presentazione del piano attuativo stabilito dall'articolo 52, comma 2, d

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Art. 16 - Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16

1. I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la

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Art. 17 - Disposizioni in materia di comparti edificatori

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale, il comune ha la facoltà di fare ricorso alla formazione di un comparto edificatorio, in sostituzione della procedura di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata o di un piano di lottizzazione d'ufficio, previo accertamento, adeguatamente documentato, dell'effettivo mancato interesse dei proprietari che non hanno accettato il piano attuativo. A tal fine il

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Capo V - Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità
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Art. 18 - Disposizioni generali

1. Questo capo disciplina:

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Art. 19 - Interventi e destinazioni d'uso ammessi

1. Fino all'espropriazione o all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, nelle aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità sono ammesse le attività in essere prima dell'imposizione del vincolo.

2. I manufatti esistenti nelle aree di cui al comma 1 possono formare oggetto di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restau

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Art. 20 - Modalità di realizzazione dei manufatti precari

1. Per la realizzazione delle strutture di carattere precario di cui all'articolo 19 si osservano le disposizioni

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Capo VI - Interventi non soggetti a titolo abilitativo
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Art. 21 - Disposizioni generali

1. Questo capo reca disposizioni concernenti alcune tipologie di opere e interventi non soggetti al r

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Art. 22 - Attrezzature ed arredi

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, non sono soggette all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, le seguenti attrezzature:

a) le mangiatoie per la fauna selvatica, purché realizzate interamente in legno ed in coerenza con le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;

b) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere meramente temporaneo;

c) i pannelli solari o fotovoltaici di pertinenza di edifici e i relativi impianti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31;

d) i seguenti interventi riguardanti sentieri alpini e vie ferrate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 15 marzo 1

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Art. 23 - Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto

1. L'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, di c

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Art. 24 - Contenitori e distributori mobili per stoccaggio carburanti e olii esausti per le imprese agricole

1. I contenitori e distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imp

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Art. 25 - Opere precarie

1. Si considerano precarie, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, della legge urbanistica provinciale, le opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un bisogno temporaneo, cronologicamente individuabile, e comunque non superiore a due anni. Su richiesta degli interessati, il predetto termine può essere prorogato dal comune in casi adeguatamente motivati nel limite massimo di ulteriori due anni. Un termine superiore può essere stabilito in caso di strutture prefabbricate di cui all'articolo 19. Non sono precarie le opere che, pur essendo destinate ad uso esclusivamente stagionale, sono reinstallate periodicamente.

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Capo VII - Autorizzazione per l'uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il tempo libero e vacanze
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Art. 26 - Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 57, comma 11, della legge urbanistica provinciale, il presente capo stabili

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Art. 27 - Casi autorizzabili

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può essere rilasciata al proprietario dell'alloggio oggetto del vincolo di destinazione a residenza ordinaria nei seguenti casi:

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Art. 28 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione del comune stabilisce le condizioni dell'utilizzo dell'alloggio destinato a resid

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Art. 29 - Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria

1. L'utilizzo per motivi di lavoro, debitamente documentati, di un alloggio destinato a residenza ord

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Capo VIII - Disposizioni in materia di pannelli solari o fotovoltaici
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Art. 30 - Principi generali

1. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, è effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:

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Art. 31 - Modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela

1. Questo articolo disciplina le modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici in aree urbanizzate o destinate a nuova edificazione o comunque non soggette a vincoli particolari di tutela. Per gli edifici ricadenti in aree tutelate, si applica l'articolo 32.N10

2. Nel caso di edifici esistenti, i pannelli devono essere appoggiati in aderenza o incassati nel manto di copertura, con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo, ove possibile, le falde meno esposte alla vista. Nel caso di tetti piani o di coperture con pendenze fino a 5 gradi, in presen

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Art. 32 - Installazione dei pannelli su edifici soggetti a tutela

1. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero soggetti alla tutela del paesaggio, l'installazione di pannelli è ammessa solo in seguito all'approvazione da parte del consiglio comunale, di ulteriori specifici criteri rispetto a quelli previsti da questo capo.

2. Co

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Art. 33 - Installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 31 e 32, gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, privi totalmente o parzialmente di un legame funzionale e pertinenziale con l'edificio esistente e con la sua destinazione, si distinguono in:

a) impianti da installare sulle coperture dei fabbricati;

b) impianti diversi da quelli pr

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Capo IX - Opere di urbanizzazione, opere di infrastrutturazione e interventi nei campeggi
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Art. 34 - Disposizioni generali

1. Questo capo reca disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale in materia di:

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Art. 35 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo lotto collegando singole utenze con le reti principali.

2. Le opere di urbanizzazione seconda

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Art. 36 - Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 100, comma 1, lettera f), della legge urbanistica provinciale, si considerano opere d'infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali.

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Art. 36-bis - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

N141. Ai sensi dell'articolo 59, com

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Art. 37 - Interventi da realizzare nei campeggi

1. Il presente articolo precisa, ai fini degli articoli 97, 100 e 105 della legge urbanistica provinciale, il regime edilizio al quale sono soggetti gli interventi da realizzare all'interno delle aree destinate a campeggio, fermo restando il rispetto delle disposizioni della legge provinciale sui campeggi e del relativo regolamento di attuazione.

2. Sono soggetti a concessione edilizia i seguenti interventi:

a) l'allestimento di nuovi campeggi;

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Capo X - Disposizioni particolari in materia di aree produttive
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Art. 38 - Casi e condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa

1. L'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa, oltre alla prima, nelle aree produttive del settore secondario al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, della legge urbanistica provinciale, può essere ammessa dal piano regolatore generale nel limite di ulteriori 400 metri cubi massimi, sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:N6

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Capo XI - Esercizio dei poteri di deroga
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Art. 39 - Principi generali

1. La deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del

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Art. 40 - Termini del procedimento

1. Il parere della CPC previsto dall'articolo 112, comma 3, della legge urbanistica provinciale è rilasciato nel termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio comu

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Art. 41 - Individuazione delle opere di interesse pubblico

1. Le opere d'interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono

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Art. 42 - Vigilanza della Provincia

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta provinciale in materia di urbanistica,

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42527 2090801
Art. 43 - Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga

1. Le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata.

2. Per le varianti

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Art. 44 - Criteri per la realizzazione in deroga di camere del personale e di un alloggio del gestore

1. Per le deroghe urbanistiche riguardanti gli esercizi alberghieri, la realizzazione di camere del personale e dell'alloggio del gestore può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. A tal fine le richieste di deroga che prevedono, oltre al miglioramento dei servizi, anche la realizzazione di nuove stanze per il personale o l'ampliamento ovvero la realizzazione ex novo dell'appartamento del gestore, indicano nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali quanto segue:

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Art. 45 - Criteri per la realizzazione in deroga di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche da realizzare in deroga agli strumenti urbanistici negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13 R(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barr

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Art. 46 - Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il rilascio della concessione edilizia in deroga per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale od a servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli edifici con destinazione residenziale e a servizi devono essere esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso originaria, alla data del 7 aprile 1989, corrispondente all'entrata in vigore della legge

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Capo XII - Contributo di concessione
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Art. 47 - Aumento del carico urbanistico

N31. Ai fini dell'articolo 115, comma 4, lettera a), della legge urbanistica provinciale, comportan

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Art. 48 -Criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione.

1. Il contributo di concessione è corrisposto prima del rilascio della concessione edilizia nonché, nei casi in cui sia dovuto, a seguito della presentazione

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Art. 49 - Categorie tipologico-funzionali

N31. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, gli interventi edilizi si distinguono nelle seguenti categorie tipologico-funzionali generali:

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Art. 50 - Categoria A - edilizia residenziale

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Art. 51 - Categoria B - Complessi ricettivi turistici all'aperto

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Art. 52 - Categoria C - Edilizia per attività produttive e per il settore terziario

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42527 2090812
Art. 53 - Criteri per la determinazione del costo di costruzione

N191. Ai sensi dell'articolo 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT, nel rispetto dei seguenti criteri:

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42527 2090813
Art. 54 - Aumento delle unità immobiliari

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42527 2090814
Art. 55 - Cambio di destinazione d'uso

1. Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio de

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Art. 56 - Riduzione del contributo di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 1, lettere d) ed e), della legge urbanistica provinciale, si intendono:

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42527 2090816
Art. 57 - Esenzione totale dal contributo di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si considerano interventi riguardanti le imprese agricole, e quindi esenti dal pagamento del contributo di concessione, le opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'Archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia ovvero alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento. Si considerano inoltre opere connesse all'attività agricola in funzione della coltivazione del fondo anche quelle destinate alla vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli provenienti dall'impresa interessata N9.

2. Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici

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Art. 58 - Esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 117, comma 3, della legge urbanistica provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale dal contributo di concessione per la prima abitazione devono essere

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42527 2090818
Art. 59 - Rimborso delle somme pagate

1. Qualora non siano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:

a) qualora le opere siano realizzate solo parzialment

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Capo XIII - Disposizioni particolari in materia di edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione
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Art. 60 - Campo di applicazione

1. Il procedimento previsto dall'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o ristrutturazione, che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento, si applica agli edifici vincolati ai sensi della disciplina degli insediamenti storici ovvero della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero ai sensi di altre previsioni dei piani reg

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Capo XIV - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 61 - Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 150, comma 4-bis, della legge urbanistica provinciale, le disposizioni di questo regolamento sono immediatamente applicabili e direttamente prevalenti sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei piani regolatori

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Art. 62. - Disposizioni abrogative

1. Ai sensi dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale, sono o rimangono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

a) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 R(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tranne gli articoli 91-ter, 155 e 156-bis;

b) articolo 11-bis e titolo III della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1R;

c) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26R;

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Allegato A - Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica

(articolo 41 del regolamento)


A - Opere destinate ad attività turistico-sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della L.P. n. 7 del 2002R, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla L.P. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;

b) nel caso di residenze turistico alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della L.P. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della L.P. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);

2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle Superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 sulla ricettività turistica. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di de

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Allegato B - Criteri per la realizzazione in deroga di parcheggi interrati o al piano terreno di edifici esistenti negli insediamenti storici

(articolo 46 del regolamento)


A - Realizzazione di parcheggi situati al piano terreno di edifici esistenti

La creazione degli accessi dei parcheggi situati al piano terreno degli edifici, compatibilmente con la categoria di intervento ammessa dagli strumenti pianificatori, dovrà essere effettuata sfruttando preferibilmente la preesistenza di fori, ovvero tramite l'allargamento di una porta o di un portone esistenti oppure mediante la trasformazione di una finestra in portone o, in alternativa, attraverso l'apertura di un nuovo foro per l'accesso veicolare.

Ognuna di queste soluzioni richiede peraltro modalità esecutive che rimangano, per quanto possibile, coerenti con i caratteri dell'edificio, tenendo quindi come riferimento generale la disciplina delle singole categorie d'intervento del PRG (restauro, risanamento, ristrutturazione).

Per quanto concerne la trasformazione o l'apertura di nuovi fori devono essere osservati in ogni caso i seguenti criteri:

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