Articolo abrogato dalla L.P.Bolzano del 23/07/2007 n.6. L'articolo 14 così rcitava. "1. Prima della pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto deve essere trasmessa una copia dello stesso e del SIA allo stato membro dell’Unione Europea interessato, nei casi seguenti:

a) se l’attuazione del progetto ha effetti significativi sull’ambiente dell’altro stato;

b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell’altro stato.

2. Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il progetto comunichi entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso."

Dalla redazione