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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/11/2017, n. 21
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L. P. Bolzano 17/11/2017, n. 21
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TITOLO I - RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA |
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Art. 1 - Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall’Unione europea, e in particolare accede ai fondi europei e partecipa a programmi e progetti promossi dall’Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge. 2. I programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), proposti dalla Giunta provinciale e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale. 3. I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei fondi SIE europei sono concessi, salvo diverse in |
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Art. 2 - Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea1. Per un supporto alla gestione dei finanziamenti a valere sui programmi operativi europei, la Provincia autonoma di Bolzano, nonché le autorità e gli organismi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, possono avvalersi della |
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Art. 3 - Misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale1. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare l’occupazione, la formazione e l’inclusione sociale. Tali interventi devono corrispondere alle finalità pr |
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Art. 4 - Misure cofinanziate dal programma di cooperazione INTERREG Italia-Austria1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di autorità di gestione e di certificazione per le misure rela |
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Art. 5 - Servizio di informazione sull'Unione europea1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con l’istituzione e gestione di un servizi |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 6 - Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”1. Nel testo italiano della lettera d) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “ordinamento giuridico comunitario” sono sostituite dalle parole: “ordinamento dell’UE”. 2. Nel testo italiano della lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 dell |
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CAPO III - Omissis |
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Capo IV - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 8 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti norme: |
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TITOLO II - AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE |
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CAPO I - Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE |
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TITOLO III - ASSISTENZA E BENEFICENZA, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ, TRASPORTI |
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CAPO I - Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO |
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Art. 12 - Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e suc |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”1. Nel numero 7) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novemb |
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CAPO IV - Omissis |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”1. Dopo il capo V del titolo II della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo VI con l’articolo 30-bis: “Capo VI (PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI A FUNE) Art. 30-bis (Aiuti) - 1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per: a) gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi; b) gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo. 2. La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano: a) le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1; b) le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; c) la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a); d) la mi |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito: “3. La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.” 2. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: “Gemeinschaftslizenz” è sostituita dalle parole: “Lizenz der Europäischen Union”. 3. |
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CAPO VI - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 17 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti norme: a) i commi 1, 2 |
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TITOLO IV - FINANZE E PATRIMONIO, SOSTEGNO DELL’ECONOMIA, COMMERCIO, RICERCA, ARTIGIANATO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E PATRIMONIO |
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Art. 19 - Art. 22 Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA |
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Art. 23 - Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normative comunitarie” sono sostituite dalle parole: “normative dell’Unione europea”. 2. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”. 3. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “disciplina dell’Unione europea”. 4. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, la parola: “Gemeinschaftsrechtes” è sostituita dalla parola: “Unionsrecht” e le parole: “Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “Europäischen Union”. 5. Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “normativa comunitaria” sono sostituite d |
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Art. 24 - Modifiche della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, “Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese”1. Il titolo della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: “Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese”. 2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: “1. Per agevolare l’accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, inclusi i liberi professionisti, ovvero alle imprese di maggiori dimensioni, come definite dall’Unione europea ai |
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CAPO III - CAPO IV Omissis |
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CAPO V - ABROGAZIONE DI NORME |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 28 - Disposizione finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4. |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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