L. P. Bolzano 05/12/2012, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 05/12/2012, n. 20

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 11/01/2021, n. 1
- Deliberaz. G.P. 29/12/2020, n. 1090
- Deliberaz. G.P. 11/12/2019, n. 1073
- L.P. 24/09/2019, n. 8
- L.P. 06/07/2017, n. 8
- L.P. 19/07/2013, n. 10
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, stabilisce norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, ai fini di migliorare la qualità della vita e di tu

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “inquinamento acustico”: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) “ambiente abitativo”: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive, ai quali la presente legge si applica limitatamente all’immissione di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività stesse;

c) “rumore ambientale”: suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività produttive;

d) “sorgenti sonore fisse”: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni

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Art. 3 - Tecnico/tecnica competente in acustica

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Art. 4 - Norme tecniche di misura e di strumentazione

1. Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore devono assicurare la riproduci

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Art. 5 - Piano comunale di classificazione acustica

1. Il comune elabora una proposta di piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.). Nell’individuazione di una classe acustica il comune deve tener conto del prevalente ed effettivo utilizzo dell’area stessa, considerando il criterio in base al quale di regola zone confinanti devono appartenere a classi acustiche i cui limiti non si discostino di più di 5 dB(A)

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Art. 6. - Classificazione acustica e pianificazione urbanistica e territoriale

1. Nel piano urbanistico comunale (P.U.C.) sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, purché i valori limite non si discostino in misura superiore a 5 dB(A) da quelli delle zone confinanti, anche se appartenenti a comuni vicini.

2. Una deroga alle disposizioni di cui al comma 1 può essere concessa solo in caso di previsione di opportune misure di contenimen

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Art. 7 - Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali

1. Alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli aeroporti e agli eliporti si applica la normativa statale vigente.

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Art. 8 - Clima acustico ed impatto acustico

1. L’Agenzia stabilisce i criteri per la predisposizione della documentazione n

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Art. 9 - Impianti soggetti a valutazione di impatto acustico

1. La realizzazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli già esistenti, rientranti nelle categorie dell’allegato B, è soggetta ad approvazione da parte dell’Agenzia, fatti salvi gli impianti previsti dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e quelli soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

2. Per l’approvazi

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Art. 10 - Applicazione dei valori limite

1. I valori limite di immissione per le varie classi acustiche sono definiti nella tabella 3 dell’allegato A.

2. I valori limite di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità prodotta da:

a) strade, ferrovie e aeroporti;

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Art. 11 - Disposizioni sulle attività particolarmente rumorose

1. Ai lavori edili e alle altre attività particolarmente rumorose si applicano

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Art. 12 - Autorizzazioni per manifestazioni temporanee

1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di impianti rumorosi o che comunque de

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Art. 13 - Valori limite differenziali

1. All’interno degli edifici situati nelle zone di classe acustica I, II e III si applicano i valori limite differenziali stabiliti nell

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Art. 14 - Requisiti acustici degli edifici

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, disciplina la procedura vo

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Art. 15 - Piani e misure di risanamento acustico

1. Qualora si constati il superamento dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13, il comune ovvero l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive competenze di cui all’articolo 16, ordina al responsabile della violazione di mettere in atto, entro un termine prestabilito, le misure di risanamento per l’adeguamento ai limiti di legge.

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Art. 16 - Vigilanza

1. I comuni esercitano l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, avvalendosi del supporto dell’Agenzi

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Art. 17 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in caso di messa in esercizio degli impianti di cui all’allegato B senza il previsto parere dell’Agenzia:

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Art. 18 - Potere sostitutivo

1. In caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla p

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Art. 19 - Disposizioni finali

N4

1. I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merit

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Art. 20 - Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanz

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Art. 21 - Abrogazioni

1. La

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Allegato A - Classi acustiche

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Allegato B - Impianti soggetti a valutazione di impatto acustico (articolo 9)

PARTE I

Per le seguenti tipologie di impianti la valutazione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico/una tecnica competente in acustica ai sensi dell’articolo 3 della legge.

a) centrali idroelettriche di potenza nominale > 3 MW;

b) nuove infrastrutture stradali di lunghezza superiore a 2 chilometri e con capacità prevista superiore a 3 milioni di veicoli/anno;

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Allegato C - Disposizioni per attività particolarmente rumorose (articolo 11)

1) Per i lavori edili si applicano le seguenti disposizioni:

a) i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una limitazione o un prolungamento dei suddetti orari possono essere stabiliti dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente; N3

b) i lavori di scavo, consolidamento del terreno, costruzione o demolizione devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumore;

c) i macchinari impiegati nelle costruzioni, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere azionati elettricamente quando vi sia disponibilità di energia elettrica. In vicinanza di ospedali, case di cura, asili, scuole, chiese e cimiteri, i macchin

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Allegato D - Norme tecniche di misura e di strumentazione (articolo 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

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