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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/12/2020, n. 15
L. P. Bolzano 17/12/2020, n. 15
L. P. Bolzano 17/12/2020, n. 15
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Art. 2 - (Commissione comunale per il territorio e il paesaggio)1. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 |
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Art. 3 - (Sistema informativo paesaggio e territorio)1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge provin |
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Art. 4 - (Principio di contenimento del consumo del suolo)1. Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti: “Salvo diverse disposizioni nel piano paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa nel verde agricolo nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria &egra |
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Art. 9 - (Zona produttiva)1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 |
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Art. 10 - (Zona per attrezzature pubbliche)1. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge provinc |
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Art. 11 - (Attività agricola)1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell’azienda agricola.” 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 37, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma: |
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Art. 13 - (Parcheggi per edifici esistenti)1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Il relativo titolo abilitativo è rilasciato con la prescrizione di presentare, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità |
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Art. 15 - (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 |
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Art. 17 - (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legg |
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Art. 18 - (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)1. Il comma 4 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 20 - (Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio attività e sul permesso di costruire)1. Il comma 6 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “6. Al ricevimento della doman |
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Art. 21 - (Procedimento per il permesso di costruire)1. Il comma 4 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc |
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Art. 22 - (Disciplina della SCIA)1. Il comma 5 dell’articolo 77 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “5. Qualora il Comune, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del pr |
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Art. 24 - (Agibilità)1. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “1. Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità. Per la segnalazione certificata dell’agibilità è presupposta la richiesta di iscrizi |
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Art. 28 - (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)1. L’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 30 - (Norme transitorie)1. Alla fine del comma 2 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario.” 2. Il comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “5. Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, domande dei Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture nonché la modifica di indici per singole zone. Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai sensi del presente comma non si applica l’articolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all’articolo 54, comma 1. Presupposto per l’individuazione e per modifiche di superfici destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La Giunta provinciale può approvare d’ufficio le modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, nonché quelle previste ne |
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Art. 31 - (Allegato B - Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia)1. La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, & |
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Art. 33 - (Allegato C – Interventi edilizi liberi)1. Nell'allegato C della legge |
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Art. 34 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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