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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/09/2013, n. 14
L. P. Bolzano 17/09/2013, n. 14
L. P. Bolzano 17/09/2013, n. 14
- L.P. 06/07/2017, n. 8
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Art. 1 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”1. Dopo il punto 2) della lettera G) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto: “3) contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata.” 2. Dopo la lettera P) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere Q1), Q2) e R): “Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia; Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio; R) La concessione di agevolazioni sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato.” 3. Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 29-bis (Acquisto di abitazioni) -1. L’IPES può acquistare, previa autorizzazione da parte dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa, alloggi sul libero mercato nel caso in cui la superficie degli stessi sia sovradimensionata rispetto al normale fabbisogno del proprietario e sempre che questi occupi l’alloggio. L’acquisto è possibile solo nei comuni in cui esiste un comprovato fabbisogno abitativo e nel rispetto dei programmi di costruzione dell’IPES di cui all’articolo 22. I relativi fondi sono previsti nel programma degli interventi di cui all’articolo 6. 2. L’IPES assegna al venditore un altro alloggio in locazione, più adeguato al fabbisogno della famiglia e situato nello stesso comune o in un comune confinante, a condizione che egli sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di un’abitazione e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il venditore diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES. Il canone di locazione corrisponde al canone provinciale di cui all’articolo 112, comma 1. 3. Il prezzo d’acquisto non può superare il valore convenzionale dell&rsquo |
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Art. 3 - Norme transitorie1. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge, si applica ai contratti di locazione stipulati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, così come alla successione nell’assegnazione dell’alloggio di cui all’articolo 107, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e al cambio di alloggio di cui all’ |
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Art. 4 - Disposizioni finanziarie1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 2, lettere Q1) e |
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Art. 5 - Entrata in vigore di singole disposizioni1. I commi 1, 2, lettera Q2), 3, 4, 8 e 11 dell’articolo 1 della presente legge |
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20/11/2024
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