Deliberaz. G.P. Bolzano 28/11/2023, n. 1038 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 28/11/2023, n. 1038

Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell'innovazione - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 "Ricerca e innovazione".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 24/09/2024, n. 795
- Deliberaz. G.P. 16/04/2024, n. 243
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Preambolo

Si premette quanto segue:

la legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, disciplina la ricerca e l'innovazione;

con la deliberazione della Giunta provinciale n. 397 dell'8 maggio 2018, modificata con deliberazione n. 1177 del 20 novembre 2018, con deliberazione n. 444 del 23 giugno 2020, con deliberazione n. 660 del 2 settembre 2020 e con deliberazione n. 776 del 13 ottobre 2020, sono stati approvati i criteri di attuazione della legge provinciale sopra citata;

il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che contiene modifiche del regolamento (UE) n. 651/2014, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 167 dell'Unione europea il 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023; tale regolamento deve essere recepito entro il 31 dicembre 2023;

la Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei ritiene necessario apportare alcuni aggiornamenti ai criteri di attuazione, prendendo in considerazione le modifiche al regolamento (UE) 2023/1315 sopra citato nonché i nuovi bisogni dell'economia in generale e delle imprese in particolare;

ai sensi dell'articolo 16 della sopra citata legge provinciale una posizione dirigenziale vacante è affidata in via provvisoria al/alla dirigente superiore. Pertanto, la direzione di ripartizione risulta affidata in via provvisoria al direttore di dipartimento.

Le principali modifiche e novità dei nuovi criteri di attuazione della legge provinciale sopra indicata sono descritte di seguito.

All'articolo 4 (Iniziative ammissibili ad aiuto) è stata introdotta la misura "progetti semplificati di sviluppo sperimentale" e cancellata la misura "fase preliminare di progetti di ricerca e sviluppo".

All'articolo 4 è stata aggiornata la dicitura "progetti di ricerca e sviluppo" in "progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale".

All'articolo 4 è stata anche aggiornata la dicitura "progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo" in "progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale".

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Allegato - Criteri di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche "Ricerca e innovazione" in materia di promozione dell'innovazione
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri di attuazione disciplinano le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per la promozione dell'innovazione in esecuzio

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Art. 2 - Regime di aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in applicazione della seguente normativa dell'Unione europea, nazionale e provinciale:

a) regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE, Serie L, del 15.12.2023);

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Art. 3 - Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono:

a) piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

b) grandi imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

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Art. 4 - Iniziative ammissibili ad aiuto

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione sono da considerarsi ammissibili ad aiuto le seguenti iniziative:

a) studi di fattibilità per l'innovazione;

b) progetti semplificati di sviluppo sperimentale;

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Art. 5 - Effetto di incentivazione

1. I presenti criteri di attuazione si applicano unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se

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Art. 6 - Forma di aiuto

1. Vengono concessi aiuti in conto capitale.

2. Tali aiuti non possono superare le soglie ind

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CAPO II - Iniziative e relative spese ammissibili e intensità di aiuto
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Art. 7 - Studi di fattibilità per l'innovazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Per studi di fattibilità per l'innovazione si intendono studi preparatori ad attività di ricerca e sviluppo.

3. Sono ammissibili ad aiuto:

a) i costi per la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, al fine di sostenere il processo decisionale,

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Art. 8 - Progetti semplificati di sviluppo sperimentale

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Per i progetti semplificati di sviluppo sperimentale la valutazione viene fatta rispetto al grado di innovazione del progetto con riferimento alla definizione di svil

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Art. 9 - Progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale.

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale, quali per esempio collaboratori familiari, purché impiegati nel progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale); tra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell’impresa che partecipano all’attuazione del progetto di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale; possono essere ammessi ad agevolazione i costi relativi a persone che svolgono la loro attività presso una unità produttiva dell’impresa richiedente situata in Alto Adige; in caso di contratti di smart working l’attività deve essere svolta per almeno il 60 per cento delle ore lavorative, che saranno poi rendicontate sul progetto, sul territorio provinciale; per determinare le spese ammissibili si applicano i seguenti parametri:

1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite le seguenti tariffe fisse giornaliere: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri, amministratori delegati e amministratrici delegate 440,00 euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 288,00 euro, per collaboratori tecnici e collaboratrici tecniche con diploma di maturità e per tecnici e tecniche 248,00 euro, per collaboratori amministrativi e collaboratrici amministrative, lavoratori e lavoratrici non qualificati 176,00 euro; per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate tiene conto dell’effettiva attività da essi svolta nell’impresa e non della rispettiva qualifica professionale;

2) le ore lavorative ammissibili per persona sono 8 al giorno e 1.720 all’anno; sono ammissibili soltanto ore intere; per titolari, soci e socie sono ammissibili al massimo 860 ore all’anno, ad eccezione delle imprese start-up. Il lavoro dei soci e delle socie di società di capitale è

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Art. 10 - Innovazione di processo o dell'organizzazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.

2. Per attività concernenti l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione sono ammissibili i costi indicati nell'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), e) e f).

3. Sono escluse dall'aiuto le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano un miglioramento.

4. Un progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione può essere considerato ammissibile ad aiuto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

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Art. 11 - Diritti di proprietà industriale

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.

2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi relativi all'ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:

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Art. 12 - Sistemi di management

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Sono ammissibili ad aiuto l'introduzione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale, nonché certificazioni negli ambiti ESG: ambiente (Environmental), sociale (Social) e governance (Governance). Sono ammissibili,

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Art. 13 - Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.

2. Per usufruire di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione sono ammissibili ad aiuto i costi relativi alle seguenti attività:

a) consulenza in materia di trasferimento di conoscenze e di tecnologie;

b) analisi relative al potenziale di innovazione dell'impresa per lo sviluppo e miglioramento di processi, prodotti, tecnologie e modelli di business;

c) introduzione del management dell'innovazione;

d) assistenza tecnologica nell'ambito dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo

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Art. 14 - Assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Possono beneficiare degli aiuti:

a) le PMI e le grandi imprese che assumono personale altamente qualificato;

b) le PMI che impiegano personale altamente qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa.

2. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale nell'area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso un'università italiana o presso una università estera, se equiparata in base alla legis

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Art. 15 - Progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale

1. Per progetti di cooperazione per ricerca industriale oppure sviluppo sperimentale vale quanto disposto all'articolo 9. Gli aiuti per tali progetti di cooperazione possono anche essere concessi sulla base di uno specifico bando ai sensi dell'articolo 26.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f).

3. La costituzione in forma di ATI o di ATS o di contratto di rete o di semplice cooperazione deve avvenire con il contestuale conferimento all'impresa capofila, da parte degli aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'articolo 1704 del Codice civile per tutti i rapporti con l'Amministrazione provinciale.

4. In caso di

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Art. 16 - Capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire

1. I finanziamenti per la capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire possono essere assegnati esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell'articolo 26.

2. Ai bandi possono partecipare:

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Art. 17 - Spese non ammissibili ad aiuto

1. Per le iniziative di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 non sono ammissibili ad aiuto le seguenti spese:

a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;

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Art. 18 - Creazione e sviluppo di poli di innovazione.

1. Gli aiuti per poli di innovazione possono essere concessi esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell'articolo 26.

2. Per le spese di investimento relative alla creazione, all'ampliamento e all'animazione di poli di innovazione possono essere concessi aiuti esclusivamente al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Esso è incaricato di attivare i poli di innovazione nonché di gestire l'utilizzo e l'accesso ai locali e agli impianti. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo di innovazione devono riflettere i relativi costi.

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo di innovazione è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei co

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Art. 19 - Iniziative particolari

1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, la ripartizione competente è autorizzata a gestire direttamente o tramite incarico a imprese, enti, associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziati

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CAPO III - Presentazione, istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
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Art. 20 - Presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all'ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell'impresa richiedente alla casella PEC certificata innovation. [email protected] secondo le modalità previste dalla normativa vigente oppure, dal momento in cui è attivo, utilizzando esclusivamente il servizio online in myCIVIS, disponibile sulla piattaforma https:/civis.bz.it per le misure digitalizzate. Per l'invio delle domande tramite PEC sono da

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Art. 21 - Documentazione

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 26, le domande di aiuto presentate sulla base della procedura valutativa di cui all'articolo 23 devono contenere le seguenti informazioni e la seguente documentazione:

a) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine progett

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Art. 22 - Tipologie di procedure

1. Le domande di aiuto sono esaminate secondo la procedura di tipo valutativo oppure secondo la procedura di tipo negoziale.

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Art. 23 - Istruttoria con procedura valutativa

1. L'istruttoria delle domande relative all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. I termini per la conclusione dell'istruttoria sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni e pareri d

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Art. 24 - Criteri di valutazione per progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale

1. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) grado di innovazione del progetto e innovatività dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica;

b) entità del rischio e difficoltà di sviluppo derivanti dalla complessità nonché dalle sfide tecniche legate alla realizzazione

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Art. 25 - Istruttoria con procedura negoziale

1. Nell'ambito del programma provinciale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 6 della legge, sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, nonch

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Art. 26 - Selezione di iniziative mediante bando

1. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può indire bandi per selezionare le domande per iniziative ammissibili ad aiuto ai sensi dell'articolo 4; a tale scopo può stabilire a titolo esemplificativo:

a) la dotazione finanziaria;

b) la procedura di valutazione;

c) il termine di presentazion

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Art. 27 - Rendicontazione e liquidazione degli aiuti

1. Le rendicontazioni devono essere presentate all'ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell'impresa richiedente alla casella PEC certificata innovation. [email protected] secondo le modalità previste dalla normativa vigente oppure, dal momento in cui è attivo, utilizzando esclusivamente il servizio online in myCIVIS, disponibile sulla piattaforma https:/civis.bz.it per le misure digitalizzate. Per l'invio delle rendicontazioni tramite PEC sono da compilare la modulistica di domanda e gli allegati predisposti dall'ufficio competente, disponibili sui siti Internet www.provincia.bz.it/innovation e https:/civis.bz.it. Per l'invio delle rendicontazioni tramite la piattaforma myCIVIS è da compilare la domanda online e sono da compilare e caricare gli allegati predisposti dall'ufficio competente e disponibili sui siti Internet www.provincia.bz.it/innovation e https:/civis.bz.it.

2. Le rendicontazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure se firmate a mano; solo in quest'ultimo caso deve essere scansionato e allegato un documento di riconoscimento del/la legale rappresentante dell'impresa; in caso di firma mancante, la domanda non è valida;

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Capo IV - Obblighi dei beneficiari e controlli
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Art. 28 - Obblighi generali

1. La concessione degli aiuti comporta per i beneficiari l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) i beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto ammesso ad aiuto; sono ammissibili variazioni purché no

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Art. 29 - Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad aiuto e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, possono essere effettuati in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione.

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Art. 30 - Revoca

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici nonché dagli articoli 3, comma 2 e 29, comma 4, dei presenti criteri di attuazione, l'aiuto è revocato nei seguenti casi:

a) qualora i beneficiari abbia

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Art. 31 - Cumulo

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri di attuazione sono cumulabili tra loro o con altri aiuti previsti da normative statali, regionali, provinciali

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CAPO V - Norme transitorie e finali
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Art. 32 - Validità

1. I presenti criteri di attuazione hanno validità dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto

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Art. 33 - Clausola di salvaguardia finanziaria

La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri di attuazione avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del

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Allegato A - Intensità di aiuto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Definizioni

1. Unità produttiva di un'organizzazione imprenditoriale: ogni struttura regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, idonea alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda. L'unità produttiva deve essere dotata di tutti gli strumenti nonché del personale tecnico e amministrativo necessari allo svolgimento in modo continuativo di un'attività produttiva, di servizi o commerciale in locali appropriati. I cosiddetti "co-workingspace" sono ammissibili come unità produttiva solo per imprese iscritte da massimo cinque anni nel registro delle imprese.

2. Classificazione delle imprese: le imprese si classificano come indicato all'articolo 5 dell'Allegato C.

3. Start-up: è considerata nuova impresa l'impresa che è stata iscritta nel registro delle imprese da non più di 5 anni rispetto alla data della concessione dell'agevolazione.

4. Il personale interno è composto come indicato all'articolo 5 dell'Allegato C.

5. PMI: piccole e medie imprese.

6. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 300.000,00 euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre anni, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. L’aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’anno in corso e nei due anni precedenti. Un gruppo di imprese collegate, rispettivamente con sede legale in Italia, deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma “de minimis”. La somma degli aiuti de minimis concessi a tutte le imprese collegate non può superare il massimale di 300.000,00 euro in un periodo di tre anni. La concessione di un aiuto a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto. N7

7. Studio di fattibilità per l'innovazione: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a determinare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

8. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prod

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Allegato C - Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014: definizione di PMI

Art. 1 - Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

 

Art. 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

 

Art. 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non si

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La Legge di bilancio 2023

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  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Provvedimenti di proroga termini

D.L. “Milleproroghe” 183/2020 (L. 21/2021), tutte le disposizioni di interesse tecnico

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