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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 25/09/2015, n. 11
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Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 10/11/2015, n. 45 Suppl. n. 2
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CAPO I - Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
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Art. 3 - Omissis |
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Art. 4 - (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9R, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 5 - (Messa in rete dei rifugi alpini)1. Al fine di promuovere la sicurezza e lo sviluppo dei rifugi alpini in provincia di Bolzano, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai gestori dei |
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Art. 6 - Omissis |
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CAPO III - Omissis |
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CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 11 - Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, “Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato”1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1 R, è inserit |
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Art. 12 - (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”)1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2R, sono aggiunte le seguenti parole: “, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete”. 2. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono soppresse le parole: “nella misura minima di 38 euro per kW di potenza nominale media annua”. 3. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole “il contributo economico destinato” vengono sostituite con le parole “i fondi di compensazione destinati”. 4. L’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, &egra |
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Artt. 13-14 - Omissis |
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Art. 15 - (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)1. Il numero 2) della lettera H) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13R, e successive modifiche, è così sostituito: “2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro;”. 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1/bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa”. 3. I primi due periodi del comma 1/ter dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: “La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo.” 4. Alla fine del comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al presente comma possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.” 5. Il comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a sogge |
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Artt. 16-17 - Omissis |
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Art. 18 - (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3R, e successive modifiche, è così sostituita: “c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente all’iscrizione al catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;”. 2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita: “d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, - entrambi iscritti alla previdenza agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo |
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Art. 19 - Omissis |
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Art. 20 - (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)1. L’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22R, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino) — 1. La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini |
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Artt. 21-22 - Omissis |
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CAPO V - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Tabella A - Omissis |
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