Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 19/05/2009, n. 27
D. Pres.P. Bolzano 19/05/2009, n. 27
D. Pres.P. Bolzano 19/05/2009, n. 27
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres.P. 04/08/2023, n. 23
- D. Pres. P. 08/04/2020, n. 12
- D. Pres. P. 20/06/2018, n. 18
- D.P.G.P. 07/04/2017, n. 13
- D. Pres. P. 10/08/2016, n. 27
- D. Pres. P. 16/12/2014, n. 32
- D. Pres. P. 25/03/2013, n. 8
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 (Forme di esercizio di un’impresa artigiana)1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’ordinamento dell’artigianato, nei casi in cui la forma dell’esercizio di un'impre |
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Art. 2-bis (Iscrizione nel registro delle imprese, variazione e cancellazione)1. Contestualmente all’avvio dell’attività artigiana, l’impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 |
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CAPO II - LOCALI E VENDITA |
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Art. 3 (Esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici)1. Nei seguenti commi sono individuate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’ordinamento dell’artigianato, quelle attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio. 2. Le attività artigiane che possono essere svolte anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o uffi |
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TITOLO II - REGOLAMENTAZIONI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÀ |
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CAPO I - DEFINIZIONI |
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Art. 4 (Operaio qualificato/operaia qualificata) |
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Art. 5 (Responsabile tecnico/responsabile tecnica)1. Il responsabile tecnico o la responsabile tecnica, di seguito denominato o denominata responsabile tecnico svolge la propria atti |
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CAPO II - ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA |
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Art. 6 (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato, collocati all’interno degli stessi o d |
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Art. 7 (Definizioni relative agli impianti)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso nonché l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente; b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; |
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Art. 8 (Imprese abilitate)1. Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui al presente capo, se sussistono i requisiti di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato. 2. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei l |
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Art. 9 (Criteri e attribuzione degli impianti)1. L’attribuzione dei vari impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato avviene avendo riguardo ai campi d’attività, nonché alle cognizioni e tecniche pro |
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Art. 10 (Progettazione degli impianti)1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, è redatto un progetto. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), dell’ordinamento dell’artigianato, il progetto è necessario solo per stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt. 2. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi di cui al comma 3, il progetto è redatto da una/un professionista, di seguito “professionista”, iscritta/iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 12, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.N22 3. Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento è redatto da un professionista is |
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Art. 11 (Realizzazione ed installazione degli impianti)1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità al |
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Art. 12 (Dichiarazione di conformità)1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11. In tale dichiarazione, resa sulla base del modello da approvare dalla Giunta provinciale, rientrano la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all’articolo 10. |
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Art. 13 (Obblighi del committente o del proprietario)1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 8. 2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in ma |
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Art. 14 (Certificato di agibilità)1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di c |
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Art. 15 (Manutenzione degli impianti)1. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né |
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Art. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l� |
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Art. 17 (Contenuto del cartello informativo)1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti, l’impresa installatrice |
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CAPO III - INSTALLAZIONE, COLLAUDO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI |
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Art. 18 (Gradi dell’autorizzazione) |
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Art. 19 (Requisiti di idoneità) |
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Art. 20 (Denuncia di inizio attività) |
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Art. 21 (Sospensione e revoca) |
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Art. 22 (Silenzio e ricorsi) |
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Art. 23 (Controllo) |
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Art. 24 (Imprese autorizzate) |
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Art. 25 (Utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico) |
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CAPO IV - CAPO V - Omissis
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CAPO VI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO |
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Art. 41 (Ambito di applicazione)1. Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 41 comma 6 dell’ordinamento dell’artigianato, la divisione dei compr |
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Art. 42 (Obblighi dello spazzacamino o della spazzacamino)1. Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti. 2. Lo spazzacamino o la spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della loro messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari, nel rispetto delle scadenze per la pulitura. 3. Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal titolo II, capo II, dell’ordinamento dell’artigianato.N8 |
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Art. 43 (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)1. Lo o la spazzacamino dà un preavviso di almeno cinque giorni per l’effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere affinché l’intervento di spazzatura del camino possa avere luogo nel giorno prestabilito. Se non è possibile effettuare la spazzatura, è necessario informare lo o la spazzacamino con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; è compito dell’utente dell’impianto di combustione concordare un nuovo appuntamento per l’effettuazione delle operazioni suindicate. |
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Art. 44 (Comprensori)1. Per poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune divide il proprio territorio in comprensori, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia. 2. Per ogni c |
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Art. 45 (Scadenze per la pulitura dei camini)1. Gli impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, agricole o di servizio, nonché delle caserme, sono controllati e puliti come di seguito specificato: a) impianto a combustione |
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Art. 46 (Tariffe)1. Per la spazzatura dei camini si applica, quale tariffa oraria massima, l'importo previsto per il tecnico del settore impianti nel vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. N4 2. Per ogni quarto d’ora iniziato è calcolato un importo pari a un quarto della tariffa oraria. |
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Art. 47 (Collaudo del camino)1. Per tutti i nuovi camini, per quelli sottoposti a modifiche o per quelli da risanare, il committente dei lavori deve presentare allo o alla spazzacamino un corrispondente e adeguato progetto per l'esame gratuito. |
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Art. 48 (Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia)1. I camini che non possono più essere puliti secondo la normale procedura, vanno, all'occorrenza, bruciati dallo o dalla spazzacamino, che concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di combustione ed i vig |
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Art. 49 (Spazzatura in proprio)1. La spazzatura di focolari e stufe con una potenzialità massima al focolare di 18 chilowatt può essere effettuata, ogni seconda |
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Art. 50 (Incendio del camino)1. In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo spazzacamino o la spazzacamino che è obbligato o obbligata ad int |
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Art. 51 (Composizione di controversie)1. In caso di controversie tra lo spazzacamino o la spazzacamino e gli utenti degli impianti di combustione il comune territorialmen |
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Art. 52 (Requisiti professionali) |
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Art. 53 (Concessione)1. La concessione dell’attività di spazzacamino viene assegnata a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione dell'attività di spazzacamino nel Registro delle imprese della Camera di commercio. 2. Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza: |
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TITOLO III |
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Art. 54 (La scelta dello spazzacamino o della spazzacamino)1. L'utente dell'impianto di combustione ha la possibilità di scegliere, al posto dello o della spazzacamino in possesso della concessione, un'al |
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TITOLO III - Omissis
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Allegato A - (articolo 3, comma 2)
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Allegato B (articolo 9, comma 2) |
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Allegato C - Allegato E Omissis
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Allegato F (articolo 46, comma 1) |
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