Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 16/12/2014, n. 32, così recitava:

"Art. 18 (Gradi dell’autorizzazione) — 1. La classe degli installatori e delle installatrici, dei manutentori e delle manutentrici è suddivisa in tre gradi:

a) primo grado: consente l’installazione, l’ampliamento e l’allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

b) secondo grado: consente le stesse operazioni del primo grado relativamente ad impianti interni, esclusi quelli realizzati con sistemi radio o fibra ottica;

c) terzo grado: consente le operazioni del secondo grado fino a 120 apparecchiature terminali."

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