D. Pres.P. Bolzano 19/07/2006, n. 34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Bolzano 19/07/2006, n. 34

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat 2006.
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DEL

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Art. 1. - Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 R, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: comma 1 Euro 46-1.611

2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 8 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1 Euro 41

comma 2 Euro 75

3. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18R, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1 Euro 213-2.117

comma 3 Euro 708

4. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 27, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:

lett. a) Euro 41-310

lett. b) Euro 75-1.226

lett. c) Euro 41-392

lett. d) Euro 75-615

lett. e) Euro 155-892

5. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:

lett. a) Euro 144-2.710

lett. b) Euro 41-276

lett. c) Euro 41-144

lett. d) Euro 41-276

6. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35R, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:

lett. a) Euro 432-4.315

lett. b) Euro 432-4.315

lett. c) Euro 219-2.157

lett. d) Euro 86-432

lett. e) Euro 432-4.315

lett. f) Euro 86-863

lett. g) Euro 432

lett. h) Euro 1.726-17.260

lett. i) Euro 219-2.157

7. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 3:

lett. a) Euro 28-115

lett. b) Euro 115-2.255

lett. c) Euro 230-2.335

8. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 17 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28R, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:

lett. a) Euro 30

lett. b) Euro 30-294

lett. c) Euro 88-528 / 176-1.056

lett. d) Euro 294-2.931

lett. e) Euro 176-1.759

9. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:

lett. a) Euro 288-1.426

lett. b) Euro 288-4.257

lett. c) Euro 288-14.187

10. Gli importi minimi e massimi delle

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Art. 2. - Conversione in Euro

1. Sono convertite in Euro le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste in Lire:

a) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono convertiti rispettivamente nei seguenti:

comma 7: Euro 774-2.324

b) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono convertiti rispettivamente nei seguenti:

comma 1:

lett. a) Euro 516-1.549

lett. b) Euro 25-77

lett. c) Euro 516-1.549

lett. d) Euro 516-1.549

lett. e) Euro 516-1.549

lett. f) Euro 516-1.549

lett. g) Euro 516-1.549

lett. h) Euro 2.065-6.197

lett. i) Euro 2.065-6.197

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Articolo 3

1. Il decreto del Presidente della Provincia 19 ottobre 2001, n. 62, è abrogato.

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