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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 30/08/1972, n. 18
L. P. Bolzano 30/08/1972, n. 18
- L.P. 16/08/2022, n. 10
- L.P. 07/07/2010, n. 9
- L.P. 19/07/2006, n. 34
- L.P. 08/04/2004, n. 1
- L.P. 13/10/1993, n. 15
- L.P. 14/07/1982, n. 24
- L.P. 17/12/1981, n. 33
- L.P. 07/01/1977, n. 9
- L.P. 21/01/1975, n. 10
- L.P. 15/11/1973, n. 71
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Art. 11. I titolari di concessioni o autorizzazioni per medie e grandi derivazioni sono in seguito denominati concessionari. N1 2. Gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semes |
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Art. 31. Quando l'Amministrazione provinciale chiede la consegna dell'energia da parte di un concessionario in una zona attraversata da linee ad alta tension |
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Art. 41. Nel caso contemplato al secondo comma dell'articolo 2 l'Amministrazione provinciale stipula con il concessionario la convenzione per il ritiro dell'energia. 2. Nel caso contemplato al primo comma dell'articolo 3 l'Amministrazione provinciale stipula, oltre alla convenzione di cui al comma precedente, una convenzione per |
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Art. 5 |
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Art. 61. L'energia ritirata viene destinata all'approvvigionamento delle zone non o non sufficientemente provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'ENEL, per tutti gli usi specificati nel provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961. Deve trattarsi di centri abitati o di nucl |
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Art. 71. Con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, vengono stabilite le tariffe di utenza da applicarsi nella Provincia di Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe CIP, per un periodo non inferiore ad un anno. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per i seguenti usi, in ordine di precedenza: a) usi di forza motri |
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Art. 81. Gli introiti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 6 della presente legge provinciale e di cui all'articolo 8, comma 7, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, affluiscono al fondo di sviluppo energetico. Tale fondo è destinato a: a) finanziare l'onere per il vettoriamento dell'energia; |
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Art. 91. Alle domande di contributo per la realizzazione di opere, di cui alla lettera c) dell'articolo 8, deve essere allegata la seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'opera; b) corografia in scala 1:25.000; c) preventivo sommario di spesa. |
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Art. 10 - Norme di procedura1. Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione o dal rilascio dell'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, i concessionari di una grande derivazione idroelettrica devono presentare all'Amministrazione provinciale una denuncia contenente le seguenti indicazioni: |
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Art. 12 - Sanzioni amministrative1. N19 Il concessionario che non effettui entro i termini stabiliti il pagamento di cui all'articolo 11 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 213,00 a Euro 2.117,00. L'ammontare è stabilito dal capo della ripartizione competente in materia tenendo conto delle circostanze e dell'entità del |
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Art. 14 - Norma transitoria1. La denuncia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per derivazioni conce |
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Art. 15La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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