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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 10/10/2019, n. 23
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- D. Pres. P. 16/05/2024, n. 8
- D. Pres. P. 19/12/2019, n. 36
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'articolo 55, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione dei pericoli defini |
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Art. 2 - Disposizioni generali1. Ai fini del presente regolamento si distingue fra i seguenti tipi di pericolo idrogeologico: a) frane: crollo, scivolamento, sprofondamento, colata di versante, deformazioni gravitative profonde di versante; |
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Art. 3 - Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico1. Nelle zone indagate nei Piani, che non presentano un pericolo classificabile come H4, H3 o H2, è consentita, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione o infrastruttura, purché tali da non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l'equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio. 2. Nelle zone che presentano un pericolo di livello H4, H3 o H2, individuate nei Piani, gli organi competenti posson |
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Art. 4 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4)1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi, purché senza aumenti di superficie utile o di volume, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico: a) demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito; b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché tale da migliorare o alme |
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Art. 5 - Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico elevato (H3)1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico elevato, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati all'articolo 4, nonché quelli di seguito specificati: a) demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici; b) ampliamento di edifici esistenti, purché con contestuale adozione di misure volte a ridurne la vulnerabilità, c) realizzazione di parcheggi; |
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Art. 6 - Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico medio (H2).1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati agli articoli 4 e 5, nonché i seguenti: a) nuove costr |
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Art. 7 - Interventi su infrastrutture di viabilità e infrastrutture tecniche consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2)1. In tutte le zone perimetrate in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio, sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche sono consentiti i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) a |
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Art. 8 - Opere di sistemazione, difesa, bonifica e riqualificazione ambientale1. Per la messa in sicurezza e la riduzione del danno potenziale a persone e cose, sull'intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, i seguenti interventi: |
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Art. 9 - Impianti sportivi e impianti per il tempo libero1. Gli impianti sportivi e per il tempo libero, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, che si trovino in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devo |
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Art. 10 - Verifica del pericolo idrogeologico1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica del pericolo idrogeologico, di seguito denominata verifica di pericolo. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore. |
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Art. 11 - Verifica di compatibilità idrogeologica1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti e le modifiche ai piani comunali possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica di compatibilità idrogeologica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano anche la conformità alle disposizioni del presente regolamento e gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e cose. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore. N4 |
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Art. 12 - Delocalizzazione e altri provvedimenti1. Le costruzioni che si trovano nel verde agricolo in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge, qualora anche con misure diverse e scaglionate non |
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Art. 13 - Abrogazione di norme |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.N1
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