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D. Pres.P. Bolzano 05/08/2008, n. 42

Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 22/05/2012, n. 17
- D. Pres. P. 11/02/2014, n. 3
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell’articolo 22bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, R di seguito denomin

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Art. 2 - (Disposizioni generali)

1. I processi naturali che determinano i tipi di pericolo idrogeologico sono rappresentati da frane, pericoli idraulici e valanghe.

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Art. 3 - (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone esposte a pericolo idrogeologico)

1. Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove non si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 sono consentiti i seguenti interventi senza ulteriore verifica:

a) la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione, se l’area rientra nel grado di studio per la categoria a delle direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio specifico, di seguito denominate direttive;

b) la realizzazione d

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Art. 4 - (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato (H4))

1. Nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, senza aumenti di superficie utile o di volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico, i seguenti interventi:

a) demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché sia tale da migliorare

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Art. 5 - (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico elevato (H3))

1. Nelle zone di pericolo idrogeologico elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati nell’articolo 4, nonché gli interventi di seguito indicati:

a) demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;

b) aumenti della cubatura fuori terra esistente, purché aumentino la sicurezza degli edifici,

c) realizzazione di parcheggi ai sensi dell’articolo 124 della legge, purché collocati nel

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Art. 6 - (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico medio (H2))

1. Nelle zone di pericolo idrogeologico medio sono consentiti sul patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati negli articoli 4 e 5, nonché i seguenti interventi:

a) ristrutturazione edilizia;

b) aumenti della cubatura urbanistica esistente ammissibili sulla base di leggi, regolamenti o strumenti urbanistici vigenti;

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Art. 7 - (Interventi consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche nelle zone di pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2))

1. In tutte le zone perimetrate a pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio sono consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;

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Art. 8 - (Opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale)

1. Per la messa in sicurezza e la riduzione dei danni potenziali a persone e beni sull’intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall’arti

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Art. 9 - (Impianti sportivi ed impianti per il tempo libero)

1. Gli impianti sportivi e gli impianti per il tempo libero, esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento e che si trovino in zone di pericolo idrogeologico mo

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Art. 10 - (Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico)

1. Ove richiesto dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico, di seguito denominata verifica di pericolo. L’elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore

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Art. 11 - (Verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica)

1. Ove richiesto dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano altresì la conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e beni. “ L’elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore in questione.”

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Art. 12 - (Delocalizzazione ed altri provvedimenti)

1. Le costruzioni che si trovino nel verde agricolo in zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell’articolo 107, commi 13, 13bis e 13ter, della legge, ove non sia tecnicamente

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Art. 13 - (Abrogazioni e norme transitorie)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, sono abrogati.

2.

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