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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/04/2015, n. 435

Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell'ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13).
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Testo del documento

 

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue

 

Secondo l'art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 (legge sulla tutela del paesaggio) l'amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l'attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi.

L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra.

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Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell'ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio - Art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13

 

Premesse

Queste direttive disciplinano la concessione e la liquidazione di contributi per l'esecuzione dei programmi annuali di enti pubblici, associazioni ed altre organizzazioni, che svolgono attività in materia della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio.

 

1) Principi

1.1. Vengono finanziati i programmi annuali di associazioni/organizzazioni aventi tutti i seguenti presupposti:

- sede ovvero sezione e strutture operative in Alto Adige;

- per statuto perseguimento prevalente della divulgazione delle problematiche sulla pianificazione territoriale ed urbanistica nonché delle relative disposizioni legislative ovvero degli obiettivi di tutela della natura o del paesaggio;

- svolgimento delle attività in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio in modo organizzato e continuativo.

1.2. Agevolazioni possono essere concesse solo qualora le attività siano eseguite dall'associazione/organizzazione in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale. Sono comunque escluse dalla concessione di contributi le società commerciali.

1.3. Agevolazioni possono essere concesse anche per la gestione di centri visite nonché di punti informativi del parco nazionale e dei parchi naturali. In tali casi beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente le parti contraenti ovvero i comuni, che abbiano stipulato con l'amministrazione provinciale un'apposita convenzione, dalla quale risultano le spese sovvenzionabili. N1

1.4. Il/La richiedente deve dichiarare presso quali uffici dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia, comunità comprensoriali e/o comuni sono state o saranno presentate domande di agevolazione economica per la stessa iniziativa. Non è escluso il finanziamento, qualora esistano altre autorità che concedano contributi. È però esclusa qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell'ambito dell'iniziativa. N5

1.5 Non vengono concessi contributi ai sensi delle presenti direttive per progetti ed iniziative per cui è già stata richiesta, ovvero verrà richiesta in futuro, una sovvenzione dal fondo del paesaggio, previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, una sovvenzione nell'ambito dell'attività di restauro ambientale, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, una sovvenzione in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, ovvero una sovvenzione in conformità al programma di sviluppo rurale 2014-2020, giusto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e relative successive modifiche. N2

1.6 I costi ammissibili riconosciuti per ciascuna domanda di contributo non possono superare i 500.000,00 euro. N3

 

2) Oggetto del finanziamento

2.1 Possono essere finanziate con un contributo fino al 70% e nel caso dell'associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale fino all'80% delle spese ammesse:

- progetti ed iniziative per l'incentivazione nell'ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio;

I progetti e le misure con un volume di costi eccedenti 10.000 euro (IVA incl.) va

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