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L. R. Sicilia 22/12/1999, n. 28

Riforma della disciplina del commercio.
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.

2. La disciplina in mate

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Art. 2. - Definizioni e ambito di applicazione della legge

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche private;

b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18;

d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

e) per "esercizi di vicinato" gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f); N17

f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizion

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TITOLO IL - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
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Art. 3. - Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei set

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Art. 4. - Corsi professionali

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazi

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TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO
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Art. 5. - Programmazione della rete distributiva

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento del

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Art. 6. - Osservatorio regionale per il commercio

1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:

a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;

b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

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Art. 7. - Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai Iimiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'Ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

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Art. 8. - Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso

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Art. 8-bis

N14

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Art. 9. - Grandi strutture di vendita

N13

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

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Art. 9-bis. - Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti

N18

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Art. 10. - Correlazione e semplificazione dei procedimenti

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni a

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Art. 11. - Disposizioni particolari

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente

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TITOLO IV - ORARI DI VENDITA
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Art. 12. - Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comm

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Art. 13 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco sentite le

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Art. 14. - Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle past

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TITOLO V - OFFERTA DI VENDITA
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Art. 15. - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o sii aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

1-bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi,

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TITOLO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
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Art. 16. - Vendite straordinarie e di liquidazione

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 2

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Art. 17. - Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla

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Art. 18. - Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

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Art. 19. - Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. É vietat

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Art. 20. - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il

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Art. 21. - Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

b) tutelare gli interessi dei consumatori;

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TITOLO VII - SANZIONI
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Art. 22. - Sanzioni e revoca

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 23. - Disciplina transitoria

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei

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23020 11197501
Art. 24 - Commercio su aree pubbliche

1. Alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di reci

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1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e

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Art. 26. - Centri di assistenza tecnica

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'

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Art. 27. - Aziende del turismo balneare

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possess

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Art. 28. - Lotti nelle aree di sviluppo industriale

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e così sostituito: "In sede di prima ap

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Art. 29. - Disposizioni finali

1. É vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

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Art. 30.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a

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