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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 18/11/2024, n. 27
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 |
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Art. 1. - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 202 |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. Al comma 5 dell'articolo 14, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 191. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «e lo studio archeologico, redatto» sono aggiunte le parole «su scala locale»; b) dopo le parole «dalla richiesta da parte del comune.» è aggiunto il seguente periodo «Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza.». 2. Al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e success |
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Art. 5. - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «sulle quali il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»; b) le parole «, previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG» sono soppresse; c) le parole «di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 26». 2. Al comma 3, alinea, dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «conformi al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,» b) dopo le parole «varianti al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,». 2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'alinea, dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,» b) alla lettera e), dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o nello strumento urbanistico generale vigente». |
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Art. 7. - Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserit |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 20 |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. All'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10. - Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni è inserito il seguente: «Art. 37-bis. - Ampliamento di edifici esis |
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Art. 11. - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. All'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2 020, n. 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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Art. 12. - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. All'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13. - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regio |
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Art. 14. - Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 191. All'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le segue |
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Capo II - Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 |
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Art. 15. - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo la lettera af) sono aggiunte le seguenti lettere: "af-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni te |
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Art. 17. - Recepimento decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 1051. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, Il. 105: a) le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 18. - Norme finali e di coordinamento1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'arti |
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Art. 19. - Abrogazione di norme1. È abrogato l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016 |
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Capo III - Modifiche di norme |
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Art. 20. - Modifiche di norme1. Alla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 35 comma 2, lettera 00000) le parole "ai comuni del" sono soppresse; b) gli interventi di cui all'Allegato 4 dell'articolo 39 sono trasferiti all'Allegato 1 dell'articolo 36; c) il Progetto Wanted dell'Associazione Extroart è trasferito dall'Allegato 7 di cui all'articolo 42 all'Allegato 5 di cui all'articolo 40; d) il progetto di promozione delle attività di cooperazione internazionale di mobilità e inclusione dell'associazione Euro-Mediterranean Association of exchange volunteers events di Favara è trasferito dall'Allegato 7 di cui all'articolo 42 all'Allegato 5 di cui all'articolo 40; e) all'Allegato 9 la parola "Quintolos" è sostituita dalla parola "Quintosol"; f) l'intervento in favore del Consorzio Irrigazione Briga Bottesco di Messina è trasferito dall'Allegato 6 di cui all'articolo 41 all'Allegato 2 di cui all'articolo 37; g) gli interventi in favore dei comuni di Saponara, Valledolmo e Isnello di cui all'Allegato 7 dell'articolo 42 sono trasferiti all'Allegato 1 di cui all'articolo 36; |
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Art. 21. - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 151. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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