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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 15/05/1986, n. 27
L. R. Sicilia 15/05/1986, n. 27
L. R. Sicilia 15/05/1986, n. 27
- L.R. 25/05/2022, n. 13
- L.R. 22/03/2022, n. 4
- L.R. 27/04/1999, n. 10
- L.R. 10/08/1995, n. 58
- L.R. 25/05/1991, n. 29
- L.R. 30/12/1986, n. 36
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - Oggetto della leggeLa presente legge, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, ed in funzione de |
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Articolo 2 - Obiettivi del piano di risanamento delle acqueSono obiettivi del piano di risanamento delle acque: a) il mantenimento e il recupero delle caratteristiche d |
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Articolo 3 - Coordinamento e verifica dei programmi degli enti localiIl programma di attuazione della rete fognante, previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, indica anche i fabbisogni idrici, le dotazioni e le fonti di approvvigionamento idropotabile esistenti. Dopo l'adozione del |
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Articolo 4 - DefinizioniAi fini dell'applicazione della presente legge sono formulate le definizioni di cui ai seguenti commi. Per acque bianche si intendono le acque meteoriche. Per acque nere si intendono acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili o produttivi. Per reflui si intendono le acque bianche o nere defluenti nelle fognature. Per i corpi idrici superficiali si intendono i laghi, gli invasi artificiali, i corsi d'acqua naturali o artificiali, ivi compresi i torrenti ed i valloni, il mare. |
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Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE |
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Articolo 5 - Classificazione delle pubbliche fognatureAgli effetti della presente legge, le pubbliche fognature sono distinte in pubbliche fognature di prima categoria e pubbliche fognature di seconda categoria. Le pubbliche fognature di prima categoria sono quelle che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili o a quelli assimilabili, i cui reflui in ingresso all'impianto di depurazione, o, in assenza di quest'ultimo, all'uscita de |
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Articolo 6 - Recapito degli scarichiGli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi in tutti i corpi idrici superficiali, nel suolo e negli strati superficiali di e |
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Articolo 7 - Regolamentazione degli scarichi - Limiti e caratteristichePer gli scarichi delle pubbliche fognature e per le immissioni di scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature di cui al terzo comma dell'art. 5 vengono prescritti |
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Articolo 8 - Livelli di depurazioneI sistemi di depurazione dei reflui delle pubbliche fognature sono distinti nei seguenti livelli: - di primo livell |
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Articolo 9 - Limiti di accettabilità per le pubbliche fognature di prima categoriaGli scarichi delle pubbliche fognature di prima categoria sono assoggettati alle disposizioni di cui al presente articolo. Gli scarichi che recapitano in corsi d'acqua, ivi compresi i torrenti ed i valloni, devono rispettare: |
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Articolo 10 - Scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in mare sottocostaGli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in mare sottocosta con qualsiasi carico di abitanti e quelli che recapitano in corsi d'acqua, ivi compresi i torrenti ed i valloni, entro due chilometri dalla costa, fermo restando il divieto |
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Articolo 11 - Scarichi delle pubbliche fognature con condotte sottomarineGli scarichi delle pubbliche fognature da realizzarsi mediante condotte sottomarine devono rispettare le disposizioni del presente articolo. Gli scarichi devono essere sottoposti: - a trattamento di primo livello se hanno carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti; |
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Articolo 12 - Pubbliche fognature esistenti e nuove di prima categoriaGli scarichi delle pubbliche fognature esistenti di prima categoria, che hanno recapito in corpi idrici superficiali, nonchè nel suolo e negli strati superficiali di esso, devono essere adeguati, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge N3, ai limiti di accettabilità fissati, in rapporto al corpo ricettore e al carico degli abitanti, dalle tabelle alleg |
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Articolo 13 - Scaricatori di piena di pubbliche fognature misteNel caso in cui le pubbliche fognature convoglino congiuntamente acque nere ed acque bianche, gli scaricatori di piena dovranno essere realizzati in modo da smaltire la portata |
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Articolo 14 - Scarichi di pubbliche fognature di tipo separatoNel caso in cui le pubbliche fognature provvedano a convogliare separatamente acque nere ed acque bianche, lo scarico di queste ultime è sempre ammesso |
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Articolo 15 - Ammissibilità di immissioni in pubbliche fognatureGli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati in materia dagli enti gestori delle pubbliche fognature. |
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Articolo 16 - Regolamenti per i servizi di fognatura e depurazioneGli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono te |
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Articolo 17 - Trattamento e smaltimento dei fanghiI fanghi risultanti dalla depurazione dei reflui delle pubbliche fognature devono essere trattati o nello stesso impianto di depuraz |
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Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Articolo 18 - Classificazione degli scarichi civiliAgli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alle lettere b e c dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura |
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Articolo 19 - Recapito degli scarichi civiliGli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei corpi idrici superficiali, nel suo |
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Articolo 20 - Regolamentazione degli scarichi limiti e caratteristichePer gli scarichi degli insediamenti definiti civili, o a questi assimilabili secondo quanto previsto dall'art. 7, che non recapitano |
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Articolo 21 - Classe ANella classe A sono compresi edifici adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, |
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Articolo 22 - Classe BNella classe B sono compresi: - edifici adibiti ad abitazioni o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sporti |
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Articolo 23 - Classe CNella classe C sono comprese le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche: |
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Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE |
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Capo II - Regolamentazione degli scarichi |
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Articolo 24 - Scarichi civili esistenti della classe AGli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: 1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, devono essere sottoposti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente le |
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Articolo 25 - Scarichi civili esistenti della classe BGli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: |
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Articolo 26 - Scarichi civili esistenti della classe CGli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: 1) nel caso |
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Articolo 27 - Scarichi civili nuovi della classe AGli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A sono ammessi soltanto sul suolo e negli strati superficiali di esso, nel |
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Articolo 28 - Scarichi civili nuovi della classe BGli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B sono ammessi nei corpi idrici superficiali, con esclusione dei laghi e d |
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Articolo 29 - Scarichi civili nuovi della classe CGli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C sono assoggettati alla medesima disciplina di cui al precedente articolo |
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Articolo 30 - Cautele igienico - sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti della classe CLo scarico delle imprese appartenenti alla classe C sul suolo, adibito o meno ad uso agricolo, dovrà essere effettuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno. É |
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Articolo 31 - Divieto di spandimentoLo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe C è vietato: - nelle aree urbane; - nell |
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Articolo 32 - Scarichi di acque termaliQualora le acque prelevate per uso termale da un corpo idrico, anche sotterraneo, presentino parametri con valori superiori ai limit |
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Articolo 33 - Scarichi che non recapitano in pubbliche fognatureGli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 15, terzo comma, che non recapitano in pubbliche fognature sono soggetti alla discip |
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Articolo 34 - Obblighi di disinfezione per gli scarichi sanitariGli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti adibiti ad attività sanitarie devono essere sottoposti anche a trattament |
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Titolo IV - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI REFLUI NON DEPURATI |
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Articolo 35 - AutorizzazioniLe attività di trasporto, conferimento e scarico mediante autoespurgo di reflui non depurati di insediamenti civili devono essere autorizzate. |
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Articolo 36 - Caratteristiche dei veicoliIl trasporto dei liquami non depurati, di cui all'articolo precedente, deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezz |
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Articolo 37 - Cautele per il carico e trasportoIl titolare del servizio di trasporto di reflui non depurati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescri |
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Titolo V - CONTROLLI, AUTORIZZAZIONI E SANZIONI |
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Capo I - Controlli e autorizzazioni |
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Articolo 38 - Autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistentiI titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a dichiarare la loro posizione e a presentare domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale competente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge |
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Articolo 39 - Autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuoviI titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi, che recapitano in pubbliche fognature o al di fuori di esse, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi. |
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Articolo 40 - Controlli e autorizzazioni allo scarico: autorità competentiI comuni sono responsabili del controllo ed autorizzano: a) gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature; b) gli scarichi provenienti da insediamenti civili delle classi A, B, C, che non recapitano in pubbliche fognature; c) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature; |
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Articolo 41 - Funzioni tecniche di vigilanza e controllo: organi competentiLe funzioni tecniche di vigilanza e controllo della qualità dei reflui di scarico, sino all'attuazione dei presidi e servizi multiz |
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Articolo 42 - Finanziamenti per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi |
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Titolo V - CONTROLLI, AUTORIZZAZIONI E SANZIONI |
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Capo II - Sanzioni amministrative |
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Articolo 43 - SanzioniFerma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifich |
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Articolo 43-bis1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, se |
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Articolo 43-ter1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. |
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Titolo VI - NORME COMUNI E FINALI |
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Capo I - Disposizioni urbanistiche |
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Articolo 44 - Adeguamento degli scarichi esistenti: autorizzazioneLe opere necessarie per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che non recapitano in pubbliche fognature, |
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Articolo 45 - Rispondenza degli impianti depurativi comunali alle prescrizioni urbanisticheLa costruzione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature non deve essere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati. L'accertamento di conformità delle opere allo strumento urbanistico ge |
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Articolo 46 - Fasce di rispetto per impianti di depurazioneLa larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all'impianto di depurazione a servizio di comuni o consorzi di comuni, è di 100 metri per gli impianti di terzo livello, di 50 metri pe |
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Articolo 47 - Eseguibilità di opere autorizzatePer gli scarichi di cui alle lettere b e c del settimo comma dell'art. 40, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature, ril |
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Titolo VI - NORME COMUNI E FINALI |
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Capo II - Norme tecniche |
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Articolo 48 - Campionamento degli scarichiGli scarichi degli impianti di depurazione devono essere muniti di un pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto stesso ed accessibile all'organo prepos |
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Articolo 49 - Criteri per il finanziamento delle opere fognarie e depurativeL'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede al finanziamento delle reti di fognatura, degli impianti di depurazion |
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Articolo 50 - Incentivi per la redazione dei programmi di attuazione della rete fognanteL'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere ai comuni contributi per la redazione dei programmi di attuazione delle reti fognarie. I contributi di cui al precedente comma sono così stabiliti: |
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Articolo 51 - Studi per interventi in zone degradateNel quadro del piano regionale di risanamento delle acque, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente individua i problemi di tutela e risanamento ambientale di rilevanza regionale, o comunque, sovracomunale, riferentisi ad aree p |
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Articolo 52 - Contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurativeL'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 e dall'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67, è così sostituito: Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino al 100 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi. I contributi di cui al precedent |
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Articolo 53 - Gestione e manutenzione degli impiantiI comuni, al fine di garantire il funzionamento degli impianti di depurazione di acque reflue, sono tenuti a prevedere nei capitolati speciali di appalto per la realizza |
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Articolo 54 - Interventi per la divulgazione della disciplina degli scarichiL'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente curerà la divulgazione, attraverso avvisi da pubblicare su quotidiani a diff |
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Articolo 55 - Abrogazione di norme |
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Articolo 56 - Abrogazione di norma concernente materia urbanisticaÉ abrogato l'art. 16 della legge re |
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Articolo 57 - Modifica di norma concernente materia urbanistica |
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Articolo 58 - Norma finanziariaPer il finanziamento, previsto dall'art. 49, delle opere atte al conseguimento degli obiettivi di risanamento fissati dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1986- 88, la spesa complessiva di lire 800.000 milioni, così ripartita: - anno finanziario 1986, lire 330.000 milioni; - anno finanziario 1987, lire 100.000 milioni; - anno finanziario 1988, lire 370.000 milioni. Per le altre finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva di lire 21.600 milioni così suddivisa: (in milioni) Per il finanziamento, previsto dall'art. 49, delle opere atte al conseguimento degli obiettivi di risanamento fissati dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1986- 88, la spesa complessiva di lire 800.000 milioni, così ripartita: - anno finanziario 1986, lire 330.000 milioni; - anno finanziario 1987, lire 100.000 milioni; - anno finanziario 1988, lire 370.000 milioni. Per le altre finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva di lire 21.600 milioni così suddivisa: (in milioni) Art. 42 (Potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi) 1986 2.500, 1987 2.500, 1988 2.500 |
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Articolo 59La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua |
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Tabella 1 - Caratteristiche quali - quantitative del refluo della pubblica fognatura civile, prima dell'ingresso al sistema di depurazione e dopo accettazione degli scarichi provenienti anche dagli insediamenti produttivi
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Tabella 2 - Limiti di accettabilità per gli scarichi degli insediamenti produttivi prima dell'ingresso in pubblica fognaturaPer i parametri non menzionati, le concentrazioni massime verranno fissate dall'ente gestore tenuto conto della tabella 1.
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Tabella 3
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Tabella 4
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Tabella 5
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Tabella 6
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Tabella 7 - Caratteristiche delle acque marine nelle vicinanze dello scarico
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Tabella 8 - Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili
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